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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14463/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia riguarda un immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, per il quale l'ente proprietario aveva adottato un decreto di rilascio per occupazione abusiva. La parte privata aveva agito per ottenerne l'annullamento e/o la disapplicazione, dopo che il giudice amministrativo aveva declinato la giurisdizione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., una violazione di legge e un conflitto negativo implicito di giurisdizione, sostenendo l'inoppugnabilità giurisdizionale del decreto di rilascio adottato ai sensi del d.P.R. n. 1035/1972 e la lesione dell'art. 113 Cost.; con il secondo si deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., falsa interpretazione di norme di diritto, lamentando che il decreto fosse stato ritenuto sostanzialmente incontestabile senza esaminare i vizi formali e procedimentali dedotti, incluso il vizio di incompetenza funzionale per la sottoscrizione da parte del Direttore Generale anziché del Presidente dell'ente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La ricorrente aveva depositato atto di rinuncia al ricorso, motivandolo con il fatto che, nelle more, era intervenuta la legge regionale Lazio n. 1/2020 e che aveva quindi presentato domanda di sanatoria per l'alloggio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia, se non notificata alla controparte costituita, non estingue il processo ma rende il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando non sia notificata alla controparte costituita, non determina l'estinzione del processo, ma può essere valorizzata come indice di sopravvenuto difetto di interesse a coltivare l'impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
  • In sede di legittimità, la sopravvenuta carenza di interesse dell'impugnante comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, indipendentemente dall'esame dei motivi originariamente formulati.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
  • Le censure sulla giurisdizione e sulla validità formale dell'atto amministrativo restano assorbite se il giudizio di cassazione viene definito per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame del merito dei motivi.
  • La qualificazione della rinuncia come atto unilaterale recettizio rileva processualmente ai fini degli effetti sull'impugnazione e sulle conseguenze economiche del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione abitativaSfratto per morositàConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileLocazioniImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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