Cassazione Civile, Ordinanza n. 14463/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia riguarda un immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, per il quale l'ente proprietario aveva adottato un decreto di rilascio per occupazione abusiva. La parte privata aveva agito per ottenerne l'annullamento e/o la disapplicazione, dopo che il giudice amministrativo aveva declinato la giurisdizione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., una violazione di legge e un conflitto negativo implicito di giurisdizione, sostenendo l'inoppugnabilità giurisdizionale del decreto di rilascio adottato ai sensi del d.P.R. n. 1035/1972 e la lesione dell'art. 113 Cost.; con il secondo si deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., falsa interpretazione di norme di diritto, lamentando che il decreto fosse stato ritenuto sostanzialmente incontestabile senza esaminare i vizi formali e procedimentali dedotti, incluso il vizio di incompetenza funzionale per la sottoscrizione da parte del Direttore Generale anziché del Presidente dell'ente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La ricorrente aveva depositato atto di rinuncia al ricorso, motivandolo con il fatto che, nelle more, era intervenuta la legge regionale Lazio n. 1/2020 e che aveva quindi presentato domanda di sanatoria per l'alloggio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia, se non notificata alla controparte costituita, non estingue il processo ma rende il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
È stata richiamata come base del primo motivo di ricorso, per denunciare una pretesa violazione di legge in punto di giurisdizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata richiamata come base del secondo motivo, per dedurre falsa interpretazione di norme di diritto.
art. 113 Cost.
È stato evocato dalla ricorrente per sostenere l'asserita negazione della tutela giurisdizionale avverso il decreto di rilascio.
d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035
È stato indicato come fonte normativa del decreto di rilascio impugnato.
È stata la norma processuale in base alla quale è stata fissata la trattazione in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata applicata per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di declaratoria di inammissibilità.
legge regionale Regione Lazio 27 febbraio 2020, n. 1
È stata indicata come sopravvenienza normativa che ha determinato la rinuncia al ricorso per intervenuto interesse alla sanatoria dell'alloggio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando non sia notificata alla controparte costituita, non determina l'estinzione del processo, ma può essere valorizzata come indice di sopravvenuto difetto di interesse a coltivare l'impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- In sede di legittimità, la sopravvenuta carenza di interesse dell'impugnante comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, indipendentemente dall'esame dei motivi originariamente formulati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
- Le censure sulla giurisdizione e sulla validità formale dell'atto amministrativo restano assorbite se il giudizio di cassazione viene definito per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame del merito dei motivi.
- La qualificazione della rinuncia come atto unilaterale recettizio rileva processualmente ai fini degli effetti sull'impugnazione e sulle conseguenze economiche del giudizio.
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