Cassazione Civile, Ordinanza n. 35707/2022 del 05/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un candidato aveva impugnato l'esclusione da un avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo determinato di direzione di struttura complessa di chirurgia toracica. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo insussistente il requisito dell'anzianità richiesto dal d.P.R. n. 484 del 1997, perché il servizio utile ex art. 10 di quel decreto comprenderebbe solo rapporti subordinati temporanei e non anche incarichi di collaborazione o di lavoro autonomo. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi, ma la Corte ha esaminato prioritariamente l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controparte: poiché la sentenza d'appello era stata depositata il 31 marzo 2021 e il ricorso notificato il 29 ottobre 2021, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. era già spirato; trattandosi di controversia soggetta all'art. 409 c.p.c., non operava la sospensione feriale dei termini. La memoria del ricorrente è stata ritenuta manifestamente infondata nel contrastare tale eccezione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività del ricorso, rilevando che il termine semestrale per impugnare era decorso prima della notificazione del ricorso e che la controversia, essendo riconducibile all'art. 409 c.p.c., non beneficiava della sospensione feriale. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine lungo semestrale per proporre impugnazione decorre dal deposito della sentenza; nel caso concreto era già spirato al momento della notifica del ricorso.
La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie di lavoro e, in generale, a quelle soggette all'art. 409 c.p.c.
Sono comprese le controversie comunque collegate a un rapporto di lavoro, anche quando il rapporto è da costituire; qui vi rientra la lite sulla legittimità dell'esclusione da una procedura finalizzata alla stipulazione di un contratto dirigenziale a termine con ente pubblico.
La proposta del relatore e la memoria sono state esaminate nel procedimento camerale non partecipato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso vanno verificati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie riconducibili all'art. 409 c.p.c. non opera la sospensione feriale dei termini di impugnazione, con conseguente applicazione del termine lungo ordinario di cui all'art. 327 c.p.c.
- Ai fini del computo dei termini di impugnazione, la natura lavoristica della controversia si desume anche dal rito adottato e dalla materia del contendere, quando la lite sia collegata alla costituzione di un rapporto di lavoro.
- L'espressione "controversie relative a rapporti di lavoro subordinato" va intesa in senso ampio e comprende anche le domande relative al diritto all'assunzione o alla legittimità della mancata assunzione, se connesse a un rapporto di lavoro da instaurare.
- L'erroneità dell'inquadramento processuale non esclude, di per sé, che il rito individuato dal giudice costituisca per le parti un criterio di riferimento per il calcolo dei termini di impugnazione.
- L'eccezione di tardività del ricorso è assorbente quando il termine per impugnare sia già decorso prima della notificazione, rendendo il ricorso inammissibile.
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