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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25625/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza della CTR Abruzzo che aveva respinto il suo ricorso contro cartella esattoriale ICI per gli anni 2002-2007. La revocazione, proposta ex art. 395 n.4 c.p.c., deduceva un errore di fatto del giudice d'appello perchè la notifica dell'avviso di accertamento sarebbe avvenuta in una sede (viale dell'Agricoltura 12) diversa dalla reale sede sociale (Zona industriale traversa SS 17) e non presso il legale rappresentante; inoltre la società ha impugnato la condanna al pagamento di un ulteriore contributo unificato raddoppiato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi del ricorso (ritenendoli infondati): ha ritenuto che la dedotta erronea indicazione del destinatario della notifica costituisce questione di diritto/valutazione e non errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.; ha inoltre confermato la regolarità della costituzione e delle difese del Comune e la legittimità della liquidazione degli onorari dell'avvocato. Ha però accolto il quarto motivo: ha cassato il capo della sentenza che aveva disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, ritenendo tale norma non applicabile al processo tributario (con riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione). Non è stato disposto rinvio. Le spese sono compensate in ragione di un quarto; la parte ricorrente sopporta la rimanente frazione e la Corte ha liquidato in favore del Comune €1.800,00 per onorario oltre €200,00 per esborsi non documentabili, spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 395 n.4 c.p.c.

    Disciplina la revocazione per errore di fatto: la Corte ha richiamato il principio restrittivo secondo cui l'errore revocatorio deve essere una falsa percezione della realtà immediatamente e oggettivamente rilevabile e non una diversa valutazione giuridica o di merito

  • artt. 145, 214, 216 c.p.c.

    Richiamati nel contesto della censura sulla dichiarazione di inammissibilità della revocazione; la Corte ritiene che le questioni sollevate costituiscano valutazione di diritto e non errore di fatto

  • art. 23 comma 2 e 3, art. 32 commi 1 e 2, art. 47 primo comma d.lgs. 546/1992

    Norme del processo tributario richiamate dalla ricorrente in relazione a presunte nullità per tardivo deposito di memorie/documenti: la Corte afferma che la tardiva costituzione dell'appellato non impedisce l'esercizio del diritto di difesa e la produzione documentale in appello

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in ordine alla nullità/legittimità del procedimento; la Corte esclude che da tardiva costituzione derivi automatica inammissibilità o preclusione della difesa

  • art. 1 comma 3; art. 13 comma 6 legge 247/2012; art. 2 D.M. 55/2014

    Norme e riferimenti disciplinanti la liquidazione degli onorari: la Corte conferma la possibilità di liquidare onorari e spese forfettarie anche per l'ente pubblico difensore che abbia svolto attività difensiva, sulla base della giurisprudenza di legittimità

  • art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002

    Prevedeva l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità/infondatezza dell'impugnazione; la Corte ha stabilito che tale norma non trova applicazione nel processo tributario, essendo una sanzione di carattere eccezionale circoscritta al processo civile

  • art. 161 DPR 115/2002

    Richiamato in relazione alla normativa sulle spese di giustizia; la Corte ha esaminato la corretta applicazione delle disposizioni sulle spese e contribuzione unificata nel contesto tributario

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    Consente la produzione di documenti in sede di appello; la Corte lo ha richiamato per autorizzare la produzione documentale del Comune nonostante la contestata tardività

  • art. 24 Costituzione

    Invocato per sottolineare il diritto di difesa, che impone il riconoscimento al convenuto (anche tardivamente costituito) della possibilità di difendersi e produrre documenti

  • art. 27 D.M. 55/2014

    Menziionato nella giurisprudenza richiamata circa le voci di spesa liquidabili agli avvocati; la Corte riconosce la liquidabilità anche di spese non strettamente documentate

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. è ammessa solo per veri e propri errori di fatto immediatamente e oggettivamente rilevabili; non può essere usata per rimuovere valutazioni giuridiche o di merito già compiute dal giudice.
  • La regolare notifica a una società può essere valutata anche sulla base della possibilità di effettuare la notifica presso il legale rappresentante; contestazioni sulla correttezza di tale valutazione costituiscono tipicamente questioni di diritto/merito non idonee alla revocazione per errore di fatto.
  • La tardiva costituzione dell'appellato non determina automaticamente inammissibilità della sua difesa né gli impedisce di produrre documenti o di vedere liquidati i propri onorari; va sempre garantito il diritto di difesa salvo preclusioni espressamente previste dalla legge processuale.
  • Nel giudizio tributario è possibile liquidare onorari e spese anche all'amministrazione difesa, purché risultino attività difensive effettive (memorie, comparizioni), e possono essere riconosciute voci forfettarie o indeterminate secondo la giurisprudenza di legittimità.
  • La disposizione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 (raddoppio del contributo unificato per impugnazioni inammissibili/infondate) non si applica al processo tributario: in situazioni analoghe non si può quindi imporre l'ulteriore contribuzione prevista per il processo civile.

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