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Sentenza

Sentenza del 18/06/2020 n. 11825 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva rettificato da 18.000 a 30.000 euro il valore del terreno acquistato con atto del 20/03/2017, chiedendo la maggiore imposta di registro, oltre a sanzioni e interessi. Dopo la decisione della CTR, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e ritenuto valido l’avviso, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: ha contestato la validità della notifica perché non era stata allegata la delega di sottoscrizione; ha inoltre denunciato l’omessa pronuncia sulle censure di carenza di motivazione dell’avviso e di insufficiente o errata istruttoria nella determinazione del valore del terreno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo: non è necessario notificare al contribuente la delega insieme all’avviso, e la sua mancata allegazione non determina nullità quando l’avviso è sottoscritto da un delegato; nel caso concreto, inoltre, la delega era stata prodotta in giudizio e non era contestata la legittimazione del funzionario. Ha dichiarato inammissibili i restanti motivi: la censura sulla motivazione non riportava neppure sinteticamente il contenuto dell’avviso, in violazione dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione; quella sulla valutazione del terreno mirava a ottenere una nuova valutazione di merito del metodo comparativo, non consentita in cassazione. Il contribuente è stato condannato a rimborsare all’Agenzia 1.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 42, commi 1 e 3

    In conclusione, non puo' ritenersi affetto da nullita' l'avviso di rettifica sottoscritto da un delegato da parte del titolare del relativo potere di emissione in assenza della notifica, unitamente a tale avviso, dell'atto di delega.

    La delega alla sottoscrizione non deve essere notificata insieme all’avviso. La nullità rileva se manca la sottoscrizione o se l’atto è firmato da soggetto privo di valida legittimazione; la delega può essere prodotta dall’Amministrazione anche in giudizio.

  • Codice di procedura civile, articolo 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6

    Quanto alla censura relativa al presunto vizio di motivazione dell'avviso di rettifica si osserva che il ricorrente nel ricorso non ha riportato, neanche sinteticamente, la motivazione dell'avviso, violando in tal modo i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilita', dall'articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6.

    Il ricorso per cassazione che denuncia l’erronea valutazione o la carenza di motivazione di un atto deve esporre il contenuto rilevante dell’atto, trascrivendolo o riassumendolo, così da rendere comprensibile e verificabile la critica. In difetto, il motivo è inammissibile.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

    In caso di rigetto del ricorso, quando ne ricorrono i presupposti, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La delega interna che autorizza un funzionario a sottoscrivere un avviso fiscale non deve essere notificata al contribuente insieme all’atto. Se la legittimazione del firmatario è contestata, l’Amministrazione può documentare la delega anche nel processo, purché ne risultino il delegato e i limiti rilevanti.
  • Per ottenere la nullità di un avviso per difetto di sottoscrizione non basta rilevare che la delega non era allegata alla notifica: occorre contestare in modo pertinente l’assenza della sottoscrizione o la mancanza di una valida legittimazione del firmatario.
  • In cassazione, chi lamenta che un atto sia immotivato deve riportarne o riassumerne il contenuto rilevante nel ricorso, indicando concretamente il vizio. Una contestazione priva di tale esposizione può essere dichiarata inammissibile.
  • La cassazione non è un terzo grado di merito: non consente di chiedere una nuova valutazione dei fatti o delle stime già esaminate dal giudice di appello, salvo la deduzione di uno specifico vizio ammesso dal giudizio di legittimità.

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