Cassazione Civile, Ordinanza n. 13497/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto intimato per il pagamento di una somma dovuta in forza di una precedente sentenza di appello. Il debitore ha proposto opposizione deducendo la nullità del precetto perché notificato senza la previa o contestuale notificazione del titolo esecutivo e senza indicazione della data di notificazione del titolo stesso. Il Tribunale ha accolto l’opposizione e dichiarato nullo il precetto. La creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha lamentato violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che dagli atti richiamati in causa e dalle dichiarazioni di terzi debitori presso terzi sarebbe emersa la previa notificazione del titolo esecutivo già in un precedente pignoramento presso terzi; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 156 e 479 c.p.c., sostenendo che l’eventuale nullità del precetto per mancata notificazione/indicazione del titolo sarebbe stata sanata per raggiungimento dello scopo, perché il debitore, con l’opposizione, aveva comunque avuto conoscenza del precetto e non aveva allegato uno specifico pregiudizio difensivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha confermato la decisione di merito. Ha osservato che dagli atti richiamati non risultava alcuna prova della notificazione del titolo esecutivo né della sua data, come richiesto dall’art. 479 c.p.c. Ha inoltre precisato che la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo opera quando l’opponente si limiti a denunciare un vizio formale senza dedurre un concreto pregiudizio; nel caso concreto, però, l’atto di opposizione mostrava che il debitore contestava proprio di non aver ricevuto il titolo e di non essere stato posto in condizione di conoscere compiutamente la pretesa creditoria, sicché la nullità del precetto non risultava sanata. Ne è seguito il rigetto del ricorso, senza statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell’intimato, e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura di legittimità, ma il motivo è stato ritenuto infondato per difetto di prova della notificazione del titolo esecutivo
richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione idonea a sovvertire l’accertamento di fatto del giudice di merito
richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha escluso che vi fosse una valutazione probatoria censurabile in cassazione
richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova; la Corte ha confermato che incombeva sul creditore dimostrare la notificazione del titolo esecutivo
richiamato quale base delle dichiarazioni dei terzi nel pignoramento presso terzi, ma tali dichiarazioni non attestavano la notificazione del titolo esecutivo
la nullità degli atti processuali è sanata solo se l’atto ha raggiunto il suo scopo; nel caso concreto la sanatoria è stata esclusa perché il debitore non risultava aver conosciuto il titolo esecutivo in modo idoneo a neutralizzare il vizio
impone che il titolo esecutivo sia notificato prima o unitamente al precetto; la sua mancata notificazione comporta nullità del precetto
l’opposizione agli atti esecutivi non può fondarsi utilmente su un vizio formale già sanato, salvo allegazione di un concreto pregiudizio difensivo
art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato per il rito camerale e la riserva della motivazione
art. 415, quinto comma, c.p.c.
richiamato nella parte in fatto come termine oggetto di eccezione preliminare poi disattesa dal Tribunale
Massime di principio
- Nel procedimento esecutivo il titolo esecutivo deve essere notificato prima o contestualmente al precetto; la sua mancata notificazione integra nullità del precetto, salvo sanatoria processuale.
- La nullità del precetto per vizi formali può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo quando l’opposizione del debitore dimostri che il destinatario ha comunque conseguito la conoscenza utile dell’atto e non deduca un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Chi invoca in cassazione la notificazione del titolo esecutivo deve indicarne e provarne l’effettiva risultanza dagli atti; mere affermazioni o riferimenti indiretti a procedimenti esecutivi precedenti non bastano.
- Nell’opposizione agli atti esecutivi, la censura di un vizio meramente formale è di regola inammissibile o infondata se non è allegato uno specifico vulnus alle prerogative difensive o all’andamento della procedura.
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