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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10951/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un incarico di prestazione d'opera professionale conferito a un geometra nel 1995 per il progetto di completamento di un fabbricato, comprensivo della copertura in calcestruzzo armato e dei relativi calcoli statici. Il professionista otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento delle competenze; il committente proponeva opposizione sostenendo di avere già pagato integralmente e deducendo, inoltre, che l'incarico non era stato correttamente eseguito. Il tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, ma la corte d'appello accoglieva il gravame e dichiarava nullo il contratto perché l'oggetto dell'incarico comprendeva attività riservate per legge alla competenza di un ingegnere. In cassazione il professionista articolava quattro motivi: omesso esame di fatti decisivi e contestazione della ricostruzione dell'incarico; violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte rilevato una nullità asseritamente non dedotta; violazione delle norme su onere della prova, adempimento e nullità parziale, sostenendo che comunque il contratto dovesse restare valido almeno per la parte eseguita; violazione delle norme sulla competenza professionale dei geometri e sul rapporto d'opera, sostenendo la possibilità di avvalersi di ausiliari e la necessità del recesso del committente in caso di disinteresse sopravvenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito e comunque privo di specifica censura sui canoni ermeneutici del contratto; infondato il secondo motivo perché la nullità poteva essere rilevata d'ufficio sulla base dei fatti già acquisiti in causa; infondato il terzo motivo perché l'incarico era unitario e aveva ad oggetto un'attività riservata agli ingegneri, con conseguente nullità radicale del rapporto e assenza di diritto al compenso; inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità e perché introduceva questioni nuove e non pertinenti rispetto alla ratio decidendi. È stato inoltre dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, mentre non sono state liquidate spese di lite poiché la controparte era rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge richiede specifica individuazione della norma asseritamente violata e confronto con la motivazione della sentenza impugnata; non può risolversi in critica generica o in richiesta di riesame del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riformulazione del 2012, il vizio di motivazione è sindacabile solo nei limiti del "minimo costituzionale", non essendo più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale di motivazione.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Il ricorrente avrebbe dovuto dedurre una violazione dei criteri ermeneutici per contestare la portata dell'incarico professionale; in loro assenza, la ricostruzione dell'oggetto del contratto resta apprezzamento di merito.

  • art. 2231 c.c.

    Se la prestazione professionale è riservata per legge a una determinata categoria e manca il necessario requisito soggettivo del prestatore, il contratto è radicalmente nullo e al professionista non spetta compenso.

  • art. 16, lett. m), r.d. n. 274/1929

    La competenza del geometra è limitata alle modeste costruzioni civili e non comprende le opere che comportano strutture in cemento armato, riservate agli ingegneri.

  • art. 16, lett. l), r.d. n. 274/1929

    L'eccezione alla regola di incompetenza dei geometri per le strutture in cemento armato opera solo per piccole costruzioni accessorie in ambito rurale o agricolo, prive di particolari calcoli e di pericolo per le persone.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata d'ufficio dal giudice.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità di singole clausole si estende all'intero contratto quando la parte colpita da invalidità non ha autonomia e il contratto non sarebbe stato concluso senza quella parte.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente sulla distribuzione dell'onere della prova, ma la Corte ha escluso che la decisione si fondasse su un improprio esonero probatorio della controparte.

  • art. 1181 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'adempimento parziale, ma ritenuto non pertinente rispetto alla declaratoria di nullità del contratto.

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato dal ricorrente senza che la disciplina fosse pertinente alla decisione, che non verteva su una condizione ma sulla nullità del rapporto.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice rileva d'ufficio una nullità sostanziale desumibile dai fatti già allegati e acquisiti in causa.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e correlati alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2232 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di esecuzione dell'incarico professionale, ma non idoneo a superare il rilievo di nullità per difetto di competenza professionale.

  • art. 2237 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul recesso del committente, ma la Corte ha osservato che il caso riguardava la nullità del contratto, non la sua risoluzione o il recesso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato rilevato il presupposto per l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il contratto di prestazione d'opera professionale ha ad oggetto attività riservate per legge a una diversa categoria professionale, il rapporto è radicalmente nullo e il professionista privo del requisito soggettivo non ha diritto al compenso.
  • La nullità per difetto di competenza professionale può essere rilevata d'ufficio anche in appello, purché si fondi su fatti ritualmente introdotti o comunque già acquisiti agli atti.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito: occorre dedurre specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali nei limiti oggi consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La nullità di una clausola o di una parte del contratto si estende all'intero rapporto quando la prestazione colpita è essenziale e inscindibile rispetto al contenuto negoziale complessivo.
  • In materia di competenze professionali, il titolo formale e la responsabilità della progettazione devono appartenere al professionista legalmente competente; non basta la controfirma o l'intervento di un soggetto abilitato in funzione ausiliaria se la titolarità dell'incarico resta in capo a un soggetto non competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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