Cassazione Civile, Ordinanza n. 10951/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un incarico di prestazione d'opera professionale conferito a un geometra nel 1995 per il progetto di completamento di un fabbricato, comprensivo della copertura in calcestruzzo armato e dei relativi calcoli statici. Il professionista otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento delle competenze; il committente proponeva opposizione sostenendo di avere già pagato integralmente e deducendo, inoltre, che l'incarico non era stato correttamente eseguito. Il tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, ma la corte d'appello accoglieva il gravame e dichiarava nullo il contratto perché l'oggetto dell'incarico comprendeva attività riservate per legge alla competenza di un ingegnere. In cassazione il professionista articolava quattro motivi: omesso esame di fatti decisivi e contestazione della ricostruzione dell'incarico; violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte rilevato una nullità asseritamente non dedotta; violazione delle norme su onere della prova, adempimento e nullità parziale, sostenendo che comunque il contratto dovesse restare valido almeno per la parte eseguita; violazione delle norme sulla competenza professionale dei geometri e sul rapporto d'opera, sostenendo la possibilità di avvalersi di ausiliari e la necessità del recesso del committente in caso di disinteresse sopravvenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito e comunque privo di specifica censura sui canoni ermeneutici del contratto; infondato il secondo motivo perché la nullità poteva essere rilevata d'ufficio sulla base dei fatti già acquisiti in causa; infondato il terzo motivo perché l'incarico era unitario e aveva ad oggetto un'attività riservata agli ingegneri, con conseguente nullità radicale del rapporto e assenza di diritto al compenso; inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità e perché introduceva questioni nuove e non pertinenti rispetto alla ratio decidendi. È stato inoltre dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, mentre non sono state liquidate spese di lite poiché la controparte era rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge richiede specifica individuazione della norma asseritamente violata e confronto con la motivazione della sentenza impugnata; non può risolversi in critica generica o in richiesta di riesame del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riformulazione del 2012, il vizio di motivazione è sindacabile solo nei limiti del "minimo costituzionale", non essendo più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale di motivazione.
Il ricorrente avrebbe dovuto dedurre una violazione dei criteri ermeneutici per contestare la portata dell'incarico professionale; in loro assenza, la ricostruzione dell'oggetto del contratto resta apprezzamento di merito.
Se la prestazione professionale è riservata per legge a una determinata categoria e manca il necessario requisito soggettivo del prestatore, il contratto è radicalmente nullo e al professionista non spetta compenso.
art. 16, lett. m), r.d. n. 274/1929
La competenza del geometra è limitata alle modeste costruzioni civili e non comprende le opere che comportano strutture in cemento armato, riservate agli ingegneri.
art. 16, lett. l), r.d. n. 274/1929
L'eccezione alla regola di incompetenza dei geometri per le strutture in cemento armato opera solo per piccole costruzioni accessorie in ambito rurale o agricolo, prive di particolari calcoli e di pericolo per le persone.
La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata d'ufficio dal giudice.
La nullità di singole clausole si estende all'intero contratto quando la parte colpita da invalidità non ha autonomia e il contratto non sarebbe stato concluso senza quella parte.
Invocato dal ricorrente sulla distribuzione dell'onere della prova, ma la Corte ha escluso che la decisione si fondasse su un improprio esonero probatorio della controparte.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'adempimento parziale, ma ritenuto non pertinente rispetto alla declaratoria di nullità del contratto.
Richiamato dal ricorrente senza che la disciplina fosse pertinente alla decisione, che non verteva su una condizione ma sulla nullità del rapporto.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice rileva d'ufficio una nullità sostanziale desumibile dai fatti già allegati e acquisiti in causa.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e correlati alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente in tema di esecuzione dell'incarico professionale, ma non idoneo a superare il rilievo di nullità per difetto di competenza professionale.
Richiamato dal ricorrente sul recesso del committente, ma la Corte ha osservato che il caso riguardava la nullità del contratto, non la sua risoluzione o il recesso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato rilevato il presupposto per l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il contratto di prestazione d'opera professionale ha ad oggetto attività riservate per legge a una diversa categoria professionale, il rapporto è radicalmente nullo e il professionista privo del requisito soggettivo non ha diritto al compenso.
- La nullità per difetto di competenza professionale può essere rilevata d'ufficio anche in appello, purché si fondi su fatti ritualmente introdotti o comunque già acquisiti agli atti.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito: occorre dedurre specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali nei limiti oggi consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- La nullità di una clausola o di una parte del contratto si estende all'intero rapporto quando la prestazione colpita è essenziale e inscindibile rispetto al contenuto negoziale complessivo.
- In materia di competenze professionali, il titolo formale e la responsabilità della progettazione devono appartenere al professionista legalmente competente; non basta la controfirma o l'intervento di un soggetto abilitato in funzione ausiliaria se la titolarità dell'incarico resta in capo a un soggetto non competente.
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