Sentenza n. 6165/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Salerno, Sezione Seconda, 16 maggio 2025, n. 916.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Salerno, che aveva dichiarato improcedibile l’impugnazione del diniego di PAS e annullato la disposizione delle NTA del PUC che vietava gli impianti fotovoltaici nelle aree agricole produttive, salvo quelli su coperture di edifici o serre autorizzate.
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Una società aveva presentato una PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 999 kW. Il Comune aveva negato l’autorizzazione applicando una disposizione delle NTA del PUC, secondo cui nelle aree agricole produttive non era consentita l’installazione di impianti fotovoltaici, salvo sulle coperture di edifici o serre regolarmente autorizzate. La società aveva impugnato sia il diniego sia la disposizione urbanistica, deducendo la nullità o illegittimità della previsione per incompetenza del Comune, il carattere generalizzato e radicalmente ostativo del divieto, l’omessa valutazione delle caratteristiche del progetto e il mancato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, nonché la violazione della disciplina statale sulle fonti rinnovabili. Il TAR aveva dichiarato improcedibile l’impugnazione del diniego, per la sopravvenienza di una nuova determinazione comunale confermativa, ma aveva accolto l’impugnazione della NTA ritenendo che l’individuazione delle aree non idonee agli impianti da fonti rinnovabili spettasse alla Regione. Il Comune ha appellato la sentenza deducendo, in via principale, la violazione degli artt. 35 c.p.a. e 100 c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a., sostenendo che la sopravvenuta carenza di interesse riguardasse l’intero ricorso, compresa l’impugnazione della NTA. In subordine ha dedotto la legittimità della disposizione urbanistica, quale espressione della potestà comunale di pianificazione, negando che essa introducesse un divieto generalizzato e sostenendo che si trattasse di una disciplina proporzionata delle modalità di realizzazione degli impianti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello sulla base del primo motivo, ritenuto assorbente, senza esaminare la questione sostanziale relativa alla legittimità della disposizione delle NTA. Ha rilevato che l’interesse ad agire deve sussistere per tutta la durata del giudizio e deve essere personale, concreto e attuale, traducendosi nella possibilità di conseguire un’utilità effettiva dall’accoglimento della domanda. Nel caso concreto, la società aveva impugnato la disposizione delle NTA esclusivamente in quanto applicata nel diniego relativo alla propria istanza di PAS e al fine di ottenere l’annullamento di tale diniego. Una volta venuto meno l’interesse all’eliminazione del diniego, per effetto della sopravvenuta determinazione comunale confermativa, era venuto meno anche l’interesse concreto e attuale all’annullamento della disposizione urbanistica. Il TAR non avrebbe quindi potuto annullare la NTA, ma avrebbe dovuto dichiarare improcedibile l’intero ricorso di primo grado. La sentenza appellata è stata riformata limitatamente a tale statuizione, con declaratoria di improcedibilità integrale del ricorso originario. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
La sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere comporta l’improcedibilità della domanda; nel caso concreto tale conseguenza riguardava l’intero ricorso di primo grado.
Consente il rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile, tra cui l’art. 100 c.p.c., in quanto compatibili.
L’interesse ad agire è condizione dell’azione e richiede che il ricorrente possa conseguire dall’accoglimento una utilità effettiva, personale, concreta e attuale.
art. 20, comma 1-bis, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199
È stato richiamato dal Comune in relazione alla disciplina delle aree e degli impianti da fonti rinnovabili, ma la questione sostanziale non è stata esaminata per l’accoglimento del motivo processuale assorbente.
Massime di principio
- L’interesse ad agire nel processo amministrativo deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma fino alla decisione, e deve essere personale, concreto e attuale, traducendosi nella possibilità di conseguire un’utilità effettiva dall’accoglimento della domanda.
- Quando una disposizione generale o urbanistica è impugnata esclusivamente perché applicata in un provvedimento lesivo individuale, l’interesse all’annullamento della disposizione resta strumentale all’eliminazione degli effetti del provvedimento applicativo.
- Se sopravviene la carenza di interesse all’annullamento del provvedimento applicativo, viene meno anche l’interesse concreto e attuale all’annullamento della disposizione generale contestata soltanto in funzione dell’impugnazione del provvedimento applicativo; il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile integralmente.
- Il processo amministrativo, in quanto processo di giurisdizione soggettiva retto dal principio dispositivo, non può essere utilizzato per ottenere un controllo generalizzato della legalità dell’azione amministrativa né per tutelare interessi meramente ipotetici o eventuali.
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