Sentenza n. 1160/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 1071 del 22 maggio 2024 del Tribunale di Castrovillari, passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a beneficiare di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e aveva condannato il Ministero all’accredito di complessivi euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente, oltre alla rifusione delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 23 maggio 2024 tramite PEC, con indicazione del codice fiscale e delle annualità interessate. Nonostante il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni e il successivo passaggio in giudicato, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l’obbligo del Ministero di eseguire integralmente la sentenza del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza del TAR, a cura della ricorrente. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di dare esecuzione sostitutiva alla sentenza entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il TAR ha precisato che l’attività commissariale comprende tutti gli atti necessari, incluse eventuali modifiche di bilancio, e che compensi e spese del commissario restano a carico dell’Amministrazione inadempiente, applicando analogicamente la disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 300,00 oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 1 l. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica del docente, sulla quale deve essere accreditato il beneficio economico riconosciuto dalla sentenza posta in esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola secondo cui compensi e spese del commissario ad acta sono compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle oggetto di tale disciplina.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
Ha introdotto nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 la disciplina richiamata dal giudice in materia di compensi e spese dell’attività commissariale.
Massime di principio
- L’inottemperanza dell’amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, dopo la notificazione della pronuncia e il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge, legittima il ricorso al giudice amministrativo in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre all’amministrazione un termine per l’esecuzione integrale del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, stabilendo un termine anche per l’intervento sostitutivo.
- Il commissario ad acta, in caso di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro, può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione della pronuncia, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- La regola per cui compensi e spese dell’attività commissariale sono compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle espressamente disciplinate dalla legge n. 89/2001.
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