Cassazione Civile, Ordinanza n. 06838/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Un professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della società committente per il compenso, in prededuzione, maturato per l’attività svolta come attestatore della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano di concordato preventivo. Il giudice delegato aveva respinto la domanda accogliendo l’eccezione di inadempimento del fallimento; l’opposizione allo stato passivo era stata poi respinta dal tribunale. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2704 c.c. e degli artt. 2901, 64, 66 e 67 l.fall., sostenendo che il tribunale, dopo aver riconosciuto la data certa del contratto di incarico anteriore al fallimento, aveva illegittimamente separato elementi del contratto opponibili e non opponibili, in particolare escludendo la clausola sul compenso; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il tribunale aveva ritenuto inesatto l’adempimento professionale sulla base del decreto di revoca del concordato senza considerare che il decreto di ammissione aveva invece espresso una valutazione iniziale positiva sull’assenza di errori logici della relazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, ritenendolo diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, e ha assorbito il primo motivo. Ha confermato la correttezza giuridica della decisione del tribunale, che aveva escluso il credito al compenso perché la prestazione professionale non era stata eseguita con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. e non risultava dimostrato un esatto adempimento. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il curatore può opporre l’inadempimento al professionista e quest’ultimo, per ottenere il compenso, deve provare la conformità della propria condotta al modello professionale richiesto e l’idoneità funzionale della prestazione a perseguire il risultato dell’incarico. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nulla sulle spese per mancata costituzione del fallimento; è stata inoltre data atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’opponibilità al fallimento della data certa del contratto e dei suoi elementi essenziali; la Corte non accoglie la censura perché la questione decisiva è l’inadempimento della prestazione professionale, non la sola opponibilità del contratto.
Citato dal ricorrente nel primo motivo; non incide sulla decisione finale, assorbito dall’inammissibilità del secondo motivo.
Citati dal ricorrente nel primo motivo; non sono oggetto di autonoma decisione, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile.
La prestazione del professionista deve essere eseguita con la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell’attività svolta; l’inosservanza di tale standard giustifica l’eccezione di inadempimento e l’esclusione del compenso.
Norma processuale invocata per la dedotta violazione di legge nel primo motivo.
La Corte ribadisce che il vizio di omesso esame riguarda fatti storici decisivi non percepiti dal giudice, non già l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori o la richiesta di una diversa lettura delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Richiamato dal tribunale come parametro della relazione del professionista attestatore, che presuppone un’attività di verifica effettiva.
Citato nel testo come refuso del tribunale in luogo dell’art. 161 l.fall.; non assume autonoma rilevanza decisoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di verifica del passivo, il curatore può opporre al professionista creditore l’eccezione di inadempimento, contestando la non corretta o incompleta esecuzione della prestazione.
- Il professionista incaricato di attività funzionali all’accesso a una procedura concorsuale non ha diritto al compenso se non dimostra di aver adempiuto con la diligenza qualificata richiesta dal modello professionale applicabile e di aver reso una prestazione concretamente idonea al risultato perseguito.
- Ai fini dell’ammissibilità del credito, non è sufficiente la prova dell’esistenza dell’incarico o della sua data certa: occorre anche l’esatto adempimento della prestazione professionale dedotta a fondamento del credito.
- Il vizio di omesso esame di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato il fatto storico decisivo; non può essere fatto valere per ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio o per contestare la preferenza accordata a un documento rispetto a un altro.
- La valutazione della conformità della prestazione professionale al modello di diligenza richiesto rientra nel merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti ristretti del vizio motivazionale tipizzato.
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