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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05160/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione promossa da una proprietaria confinante per ottenere l'accertamento del confine tra il proprio fondo e quello del vicino, la declaratoria di illegittima occupazione, da parte di quest'ultimo, di una stradina laterale posta sul confine, il rilascio della porzione occupata previa demolizione delle opere realizzate, l'esclusione del diritto di passaggio in favore di altri convenuti e il riconoscimento del proprio diritto di edificare un muro sul confine. Nel giudizio di merito il convenuto aveva resistito chiedendo il rigetto e, in via riconvenzionale, sostenendo l'usucapione della porzione di terreno o, in subordine, l'accessione invertita ex art. 938 c.c. In appello la decisione di primo grado è stata parzialmente riformata con rideterminazione del confine e del conseguente arretramento dell'edificio del convenuto. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme processuali, assumendo che l'appello del vicino fosse inammissibile per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di una litisconsorte; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte d'appello considerato la presenza di piante poste dalla ricorrente e la domanda subordinata di usucapione della fascia contesa; 3) ulteriore omesso esame di fatto decisivo, perché non sarebbe stato valorizzato un chiarimento del consulente tecnico che avrebbe quantificato lo sconfinamento del convenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio, osservando che la notifica alla parte non direttamente appellata aveva funzione di litis denuntiatio in una controversia scindibile e che, comunque, la successiva costituzione di soggetti aventi causa della parte interessata escludeva la sanzione processuale invocata. Quanto ai motivi relativi al merito, li ha dichiarati inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito; la Corte territoriale aveva infatti esaminato gli elementi invocati, compreso il dato delle piante presenti in loco, e aveva motivato in modo sufficiente e non apparente sulla ricostruzione del confine, facendo riferimento anche a precedenti giudicati sulla larghezza della stradina. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    nelle cause inscindibili l'omessa integrazione del contraddittorio può determinare l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione; la norma non si applica quando la notificazione ha mera funzione di litis denuntiatio in cause scindibili.

  • art. 332 c.p.c.

    la notificazione dell'impugnazione alle parti non direttamente appellate, nelle cause scindibili, ha natura di litis denuntiatio e non di vocatio in ius; la sua omissione non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 938 c.c.

    richiamato solo come titolo di difesa riconvenzionale dal convenuto, in relazione all'accessione invertita della porzione eventualmente occupata.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito che non può trasformarsi in un mezzo per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto decisivo realmente non valutato; non consente una diversa lettura delle prove o la revisione del convincimento del giudice di merito.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato nei fatti come domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado e rigettata, ma non oggetto della decisione di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie di confine, la contestazione dell'assetto fondiario e della eventuale occupazione di una stradina o fascia di terreno deve essere risolta sulla base della ricostruzione dei fatti e degli elementi documentali e tecnici apprezzati dal giudice di merito; in cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto sia stato comunque considerato, anche solo implicitamente, nella motivazione del giudice di merito; il ricorso non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa delle prove.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione per mancata integrazione del contraddittorio non opera automaticamente in presenza di cause scindibili: la notificazione alle altre parti assolve alla sola funzione di litis denuntiatio e la successiva costituzione degli interessati può escludere la sanzione processuale.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della sua esistenza, non apparenza e non manifesta illogicità; se il percorso argomentativo è riconoscibile e coerente, la censura è inammissibile anche quando il ricorrente proponga una diversa lettura dei dati di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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