Cassazione Penale, Sentenza n. 7017/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/06/2024 che aveva respinto l'opposizione avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza del 16/11/2023, con cui era stata negata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 1649/2023 s.i.u.s.. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che la documentazione prodotta (certificazione unica, attestazione ISEE, cedolini, accertamenti della Guardia di Finanza) fosse sufficiente a dimostrare lo stato di non abbienza; lamentava che il Tribunale non avesse considerato i decreti di ammissione emessi da altre autorità che avevano riconosciuto il beneficio e che, se valutata come insufficiente, la decisione renderebbe di fatto impossibile ottenere il patrocinio per soggetti condannati per reati associativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al rigetto dell'istanza di patrocinio possa essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, salvo assoluta mancanza di motivazione. Sostanzialmente la Corte ha confermato che: la presunzione di superamento del reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n.115/2002 è relativa e ammette prova contraria, ma l'onere di fornire prove concrete e idonee a dimostrare la non abbienza grava sul richiedente; i documenti prodotti da Gallico sono stati valutati dal Tribunale come neutri e insufficienti a dimostrare l'assenza di redditi illeciti derivanti dall'appartenenza al sodalizio; i provvedimenti di ammissione adottati da altre autorità non vincolano il giudice in un diverso procedimento; la mera detenzione, anche sotto regime 41-bis, non prova di per sé la non abbienza. Vista l'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76, comma 4-bis
Predisposizione di una presunzione relativa di superamento del reddito per soggetti già condannati per taluni reati (derivazione di redditi illeciti). La presunzione è relativa: ammette prova contraria, ma l'onere di fornire prove concrete e idonee a dimostrare la non abbienza grava sul richiedente; non è sufficiente mera autocertificazione o documentazione che attesti solo redditi leciti.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99, comma 4
Limita il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al rigetto della istanza di patrocinio: è proponibile solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, salvo assoluta mancanza della motivazione stessa.
codice di procedura penale - art. 125, comma 3
Imposizione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la motivazione è sindacabile in Cassazione solo se mancante nei requisiti minimi di coerenza e completezza (motivazione 'assolutamente' carente).
codice di procedura penale - art. 606, lett. e)
La denuncia di illogicità manifesta della motivazione può essere proposta in Cassazione tramite il motivo specifico previsto da questa norma; la censura generica di vizio motivazionale non è ammessa nel ricorso limitato alla violazione di legge.
Sentenza Corte Costituzionale n. 139/2010
Ha affermato che la presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, è relativa e richiede che sia ammessa la prova contraria; l'introduzione della prova contraria è costituzionalmente obbligata.
ordinamento penitenziario - art. 41-bis
L'applicazione del regime di restrizione (anche 41-bis) non costituisce, di per sé, prova dello stato di non abbienza né elemento idoneo a superare automaticamente la presunzione di redditi illeciti.
Massime di principio
- Quando opera la presunzione di superamento del reddito ai sensi dell'art. 76, comma 4-bis DPR 115/2002, l'onere probatorio è a carico del richiedente: è necessario allegare elementi concreti, chiari e univoci che dimostrino la mancanza di redditi illeciti; non basta l'autocertificazione o la mera documentazione di redditi leciti.
- I provvedimenti di ammissione al patrocinio emessi da altre autorità in procedimenti diversi non hanno efficacia vincolante e non sostituiscono la prova richiesta nel procedimento in cui è contestata la non abbienza.
- In Cassazione il sindacato sulle ordinanze che decidono sull'opposizione al rigetto dell'istanza di patrocinio è limitato: è ammessa la censura per violazione di legge ma non il controllo ampio del merito o della motivazione, salvo assoluta carenza motivazionale o specifici motivi di cui all'art. 606 c.p.p.
- Documenti quali certificazione unica, ISEE o cedolini possono risultare neutri se non espongono inequivocabilmente l'assenza di redditi di provenienza illecita; occorre quindi produrre elementi che contrastino direttamente la presunzione di redditi illeciti legati all'appartenenza al sodalizio.
- La condizione carceraria o l'applicazione di regimi restrittivi (es. 41-bis) non dimostrano autonomamente lo stato di non abbiente e non sono sufficienti a superare la presunzione relativa.
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