Cassazione Civile, Ordinanza n. 08344/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un immobile destinato a civile abitazione. L'acquirente ha agito per il risarcimento dei danni, deducendo che il venditore avesse reso nell'atto pubblico dichiarazioni non veritiere sulla condizione urbanistica del bene, in particolare sulla situazione catastale e sull'agibilità, con difformità tra planimetria depositata e stato reale dell'immobile. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda risarcitoria e rigettato la manleva richiesta dal venditore nei confronti dell'assicurazione chiamata in causa; la Corte d'appello aveva ridotto l'importo del risarcimento ma confermato la responsabilità. In Cassazione il venditore ha proposto un unico motivo articolato in cinque censure: (1) errata sussunzione dei fatti nel reato di truffa contrattuale e conseguente applicazione della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., con contestazione del dies a quo della prescrizione, che secondo il ricorrente decorreva dal rogito del 2001 e non dal 2013; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello accertato incidentalmente il reato di truffa senza domanda di parte; (3) omessa considerazione del concorso di colpa dell'acquirente ex art. 1227 c.c.; (4) omessa motivazione sulla preferenza accordata alla responsabilità per fatto illecito rispetto all'inadempimento contrattuale; (5) erronea regolazione delle spese in favore del terzo chiamato in garanzia (assicurazione) ai sensi del D.M. 55/2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla qualificazione della condotta come illecito aquiliano da reato, osservando che il giudice di merito può interpretare e qualificare la domanda in base al suo contenuto sostanziale e che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la falsa rappresentazione della situazione catastale come fatto integrante in astratto gli estremi della truffa e fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c. È stata confermata anche la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il danno e l'illecito erano divenuti percepibili per la danneggiata, ossia nel 2013, non dal rogito del 2001. È stata inoltre ritenuta inammissibile e comunque infondata la censura sul concorso di colpa, perché la decisione di merito aveva implicitamente escluso la rilevanza della mera conoscenza dell'inabitabilità, concentrandosi invece sulla difformità catastale falsa. Infondati anche i rilievi sulla motivazione e sulla regolazione delle spese del terzo chiamato, essendo corretto porle a carico della parte soccombente che aveva provocato la chiamata in garanzia. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La falsa dichiarazione sulla situazione catastale e urbanistica dell'immobile può integrare un illecito aquiliano fonte di risarcimento del danno.
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato qui nella percezione del danno e dell'illecito da parte della danneggiata.
Per il risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato si applica il termine prescrizionale proprio dell'azione risarcitoria collegata al reato, decorso dal momento di percezione del danno secondo l'accertamento di merito.
Non vi è vizio di ultrapetizione se il giudice qualifica incidentalmente i fatti allegati dalle parti entro i limiti della domanda sostanziale effettivamente proposta.
La censura sul concorso di colpa è infondata quando la decisione di merito abbia implicitamente escluso che il comportamento del danneggiato abbia inciso causalmente sul danno nella prospettiva rilevante.
Ai fini della decorrenza della prescrizione in responsabilità risarcitoria, rileva il momento in cui il danno risulti percepibile con l'ordinaria diligenza esigibile dal danneggiato.
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
La regolazione delle spese è stata ritenuta conforme ai criteri applicabili, con liquidazione a carico della parte soccombente che aveva provocato la chiamata del terzo in garanzia.
Massime di principio
- Il giudice deve qualificare la domanda in base al contenuto sostanziale della pretesa, alle allegazioni complessive e al petitum effettivo, senza essere vincolato alla sola formula usata dalla parte; il sindacato di legittimità è possibile solo se tale operazione travalichi i limiti del chiesto o sia viziata da motivazione illogica o insufficiente.
- In una controversia risarcitoria relativa alla vendita di un immobile, la falsa rappresentazione della situazione catastale o urbanistica può integrare responsabilità aquiliana anche se la parte acquirente fosse consapevole di taluni profili di inabitabilità, quando il pregiudizio derivi da una diversa e decisiva difformità dichiarata non corrispondente al reale.
- Nel risarcimento del danno da fatto illecito, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il danno e l'illecito diventano percepibili dal danneggiato secondo la diligenza esigibile, non necessariamente dalla data dell'atto originario che ha dato luogo alla successiva emersione del pregiudizio.
- La doglianza di concorso colposo del danneggiato è inammissibile o infondata se non coglie la reale ratio decidendi della sentenza di merito, la quale può aver escluso in via implicita che la condotta del danneggiato abbia avuto rilevanza causale.
- Le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia possono essere poste a carico della parte soccombente che abbia causato e giustificato la chiamata, in applicazione del principio di causalità, salvo che la chiamata sia stata palesemente arbitraria.
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