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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31020/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'erario aveva rideterminato i redditi di una società di persone operante nella ristorazione mediante avvisi di accertamento per due annualità, notificati alla società e a un socio. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato i ricorsi; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo che l'accertamento fondato sugli studi di settore richiedesse non solo lo scostamento tra dichiarato e risultanze statistiche, ma anche ulteriori elementi probatori e un previo contraddittorio, la cui mancanza determinerebbe nullità degli avvisi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la previa instaurazione del contraddittorio nonostante in atti vi fossero gli inviti; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 62-bis e 62-sexies d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993, assumendo che, avendo invitato la società al contraddittorio e questa essendo rimasta inerme, l'Ufficio poteva legittimamente procedere sulla base dei soli studi di settore.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi, perché ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per difetto di integrità del contraddittorio sin dal primo grado. In base al principio di unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci, la controversia è inscindibile e richiede la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Poiché nel giudizio di merito non risultavano tutti i soci e non era stata disposta l'integrazione del contraddittorio, l'intero processo è stato dichiarato nullo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTP di Isernia, in diversa composizione, e le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti

    richiamato come parametro del primo motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'assorbente rilievo della nullità processuale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62-bis e 62-sexies d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993

    dedotto per contestare la tesi della CTR secondo cui l'accertamento da studi di settore richiederebbe ulteriori elementi e un contraddittorio a pena di nullità

  • artt. 62-bis e 62-sexies d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993

    richiamati come base normativa dell'accertamento fondato sugli studi di settore

  • art. 14, d.lgs. n. 546/92

    indicato come norma che impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari

  • art. 29, d.lgs. n. 546/92

    richiamato come norma che consente, se possibile, la riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto la rettifica dei redditi di una società di persone e dei redditi dei soci, opera un litisconsorzio necessario originario tra società e soci, poiché l'accertamento ha natura unitaria e inscindibile.
  • Se il giudizio tributario si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, l'intero processo è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando sussiste litisconsorzio necessario originario, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio; in alternativa, se già pendono separatamente più giudizi tra gli stessi soggetti necessari, può procedere alla loro riunione ove possibile.
  • In presenza di una nullità processuale assorbente per difetto di contraddittorio, la Corte può cassare la sentenza impugnata e rinviare al giudice di primo grado senza esaminare i motivi di merito del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullità

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