Cassazione Civile, Ordinanza n. 07548/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA, IRES e IRAP relativo al recupero di costi per carburante per autotrazione del valore di euro 11.317,00, connessi all'uso di un sollevatore telescopico e ad altri mezzi di cantiere. La società aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, l'illegittimità del diniego all'accertamento con adesione, l'ammissibilità della deduzione dei costi di carburante e lubrificante e della manutenzione dei mezzi, l'indebito recupero dell'IVA e l'avvenuta definizione delle sanzioni. In appello l'Ufficio aveva censurato la decisione di primo grado per avere riconosciuto la detrazione in assenza delle schede carburante. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto con gli artt. 2 l. n. 31 del 1997 e 1, 3 e 4 del d.P.R. n. 444 del 1997, nonché degli artt. 30 e 31 del d.P.R. n. 393 del 1959, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso l'obbligatorietà delle schede carburante anche per i macchinari da cantiere e aveva ritenuto sufficienti le sole fatture.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato in modo manifesto l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ratione temporis, il d.P.R. n. 444 del 1997 imponeva per gli acquisti di carburante per autotrazione la tenuta delle schede carburante e che tali adempimenti costituiscono condizione imprescindibile sia per la deducibilità del costo sia per la detraibilità dell'IVA, senza equipollenti e senza possibilità di sostituzione con la sola contabilità o con le fatture. Ha inoltre ribadito che nella nozione di carburante per autotrazione rientrano anche i combustibili destinati ad alimentare veicoli o macchine semoventi dotati di motore autonomo, anche se operanti in cantiere. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia uniformandosi ai principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento della censura per violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 19 e 22 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati come norme in tema di detrazione IVA e documentazione delle operazioni imponibili.
richiamata nel combinato disposto invocato dalla ricorrente.
artt. 1, 3 e 4 d.P.R. n. 444 del 1997
disciplinano le schede carburante e i relativi adempimenti; la Corte ribadisce che, per il periodo applicabile, tali adempimenti erano obbligatori e non sostituibili da equipollenti.
artt. 30 e 31 d.P.R. n. 393 del 1959
richiamati dalla ricorrente nel quadro normativo sulla circolazione e sull'autotrazione.
art. 1, comma 926, lettera b), l. n. 205 del 2017
indicato solo per precisare l'abrogazione del d.P.R. n. 444 del 1997 dal 1° gennaio 2018, con irrilevanza rispetto al caso per ragioni temporali.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
fondamento del rinvio dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per gli acquisti di carburante per autotrazione, nel regime applicabile ratione temporis, la tenuta della scheda carburante è requisito indispensabile sia per la deduzione del costo dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia per la detrazione dell'IVA.
- Gli adempimenti previsti dalla disciplina sulle schede carburante non ammettono equipollenti: la sola contabilizzazione in scrittura o la produzione di fatture non sostituiscono la documentazione tipica richiesta dalla legge/regolamento.
- Rientrano nel concetto di carburante per autotrazione anche i combustibili destinati ad alimentare veicoli o macchine semoventi dotati di motore proprio, pur se utilizzati esclusivamente all'interno di un cantiere o di un opificio.
- Quando il giudice di merito si discosta da principi di diritto consolidati in tema di documentazione del carburante, la sentenza è cassabile con rinvio per nuovo esame conforme ai principi della Corte.
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