Cassazione Civile, Ordinanza n. 01615/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite relativa a un compendio immobiliare oggetto di precedente procedura esecutiva e successivo frazionamento in più unità. Due soggetti avevano chiesto di accertare la comproprietà di una corte interna e di ottenere la rimozione di una catena con lucchetto apposta a chiusura dell'area. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda di accertamento della comproprietà sulla corte, ma aveva annullato una scrittura privata tra una delle attrici e la proprietaria convenuta, nonché ordinato la rimozione della catena. La Corte d'appello aveva poi riformato in parte la decisione, revocando l'ordine di rimozione della catena e dichiarando comuni pro indiviso, tra le altre, la corte e il locale caldaia rispetto alle unità immobiliari separate. La ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di norme processuali, sostenendo che la Corte d'appello avesse travisato la vicenda processuale qualificando erroneamente difese ed impugnazioni; 2) erronea applicazione delle norme sulla comunione legale e sulla legittimazione ad impugnare, assumendo che solo uno dei coniugi fosse legittimato a proporre appello incidentale e che l'altro avesse prestato acquiescenza; 3) violazione delle norme sulla valutazione delle prove e sull'art. 1117 c.c., per avere riconosciuto la comproprietà della corte sulla base di documentazione e inferenze errate; 4) violazione delle norme di interpretazione contrattuale, con riferimento alla documentazione dell'esecuzione e alla pretesa rilevanza del titolo di acquisto; 5) ulteriore censura sul mancato riconoscimento dei requisiti dell'art. 1117 c.c. e sul travisamento della prova; 6) erronea regolamentazione delle spese di lite, deducendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto valorizzare la parziale riforma e l'acquiescenza di una delle controparti. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, manifestamente infondato il secondo, e inammissibili o infondati i restanti motivi, confermando la qualificazione del bene come parte comune ex art. 1117 c.c. nel contesto del frazionamento di un originario unico immobile in sede esecutiva, nonché la legittimazione di ciascun coniuge/comproprietario ad agire autonomamente in tutela del bene comune e la correttezza della regolazione delle spese in relazione all'esito complessivo della lite.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, manifestamente infondato il secondo e inammissibili o infondati gli altri, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato comune pro indiviso la corte e il locale caldaia rispetto alle unità immobiliari risultanti dal frazionamento dell'originario immobile, e che aveva regolato le spese in base all'esito finale della controversia. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione al controricorrente costituito ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude che nel caso vi sia stata una pronuncia ultra o extra petita.
Invocato dalla ricorrente contro la valutazione delle prove; la Corte osserva che le censure miravano in realtà a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in cassazione.
La Corte ribadisce che la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla rappresentazione della fase di impugnazione.
Nella comunione legale, la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni comuni spetta ad entrambi i coniugi; ciascuno è legittimato ad agire per la tutela reale del bene senza necessità del litisconsorzio con l'altro.
Richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulla comunione legale e sulla legittimazione processuale; non è accolto il relativo assunto difensivo.
Invocato in tema di legittimazione ad impugnare e di impugnazione incidentale.
Richiamato per sostenere l'acquiescenza di una delle controparti; la Corte esclude che ciò precluda l'azione del singolo comproprietario o coniuge.
La Corte evidenzia che la disciplina delle pertinenze è estranea alla ratio decidendi, poiché il bene è stato qualificato come parte comune in un condominio formatosi a seguito del frazionamento.
Richiamato dalla ricorrente ma ritenuto non pertinente, perché la controversia è stata decisa applicando la disciplina condominiale e non quella delle pertinenze.
La norma è applicata nel senso che, in caso di frazionamento di un edificio, le parti strutturalmente e funzionalmente destinate all'uso comune si presumono comuni pro indiviso, salvo chiara riserva contraria nel titolo costitutivo del condominio.
Viene richiamato per delimitare l'uso della cosa comune: ciascun condomino può servirsi del cortile nei limiti del pari uso e senza alterarne la destinazione.
Richiamato nel sesto motivo sulla regolazione delle spese; non è accolto alcun rilievo decisivo su tale base.
La Corte ribadisce che la regolazione delle spese segue il principio di soccombenza, ma il giudice di merito può tenere conto dell'esito complessivo della lite e della riforma parziale.
La ripartizione o compensazione delle spese per soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; il controllo di legittimità è limitato.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per descrivere il rito introduttivo del giudizio di primo grado.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio processuale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già scrutinati dal giudice di merito.
- In caso di frazionamento della proprietà di un edificio, le porzioni che per ubicazione e struttura sono funzionali all'uso comune si presumono comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c.; la presunzione può essere superata solo da una chiara e univoca riserva contraria contenuta nel titolo costitutivo del condominio o nel primo atto traslativo che dà origine alla situazione condominiale.
- La disciplina delle parti comuni condominiali prevale sulla qualificazione in termini di pertinenza quando il bene, per la sua funzione oggettiva, risulta destinato al servizio comune delle unità immobiliari.
- Nella comunione legale dei coniugi, ciascun coniuge è legittimato ad agire autonomamente per la tutela reale dei beni comuni o dei diritti di godimento connessi, senza che sia necessario il litisconsorzio dell'altro coniuge.
- L'acquiescenza o la mancata impugnazione di un contitolare non impedisce, di regola, l'impugnazione proposta da altro contitolare legittimato, né esclude che l'esito favorevole dell'impugnazione possa estendersi alla comunione.
- In tema di spese processuali, la riforma anche parziale della decisione di primo grado comporta la caducazione del relativo capo sulle spese e impone al giudice d'appello una nuova regolazione complessiva secondo l'esito finale della lite; la scelta sulla compensazione resta discrezionale entro i limiti di legge.
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