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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05191/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una persona che sosteneva di aver erogato a un altro soggetto la somma di Euro 21.967,41 a titolo di mutuo, chiedendone la restituzione. Il tribunale rigettava la domanda; la corte d'appello confermava il rigetto, ritenendo non provato non solo l'avvenuto versamento, ma anche il titolo della dazione e quindi l'obbligo restitutorio. La corte territoriale valorizzava il fatto che il convenuto non negava di aver ricevuto le somme, ma sosteneva che si trattasse di liberalità nell'ambito di solidarietà familiare, con benefici per entrambi i coniugi e richiesta di restituzione solo dopo la separazione e a distanza di molti anni. In cassazione la ricorrente deduceva violazione degli artt. 2730 e 2735 c.c. e degli artt. 115, 116 e 118 c.p.c., oltre a nullità della motivazione e travisamento della prova, sostenendo che le dichiarazioni rese dal convenuto a taluni testimoni integrassero confessione stragiudiziale a terzi, che la corte d'appello avesse male apprezzato le deposizioni e che non vi fosse contraddizione tra i testimoni, i quali avrebbero confermato l'obbligo di restituzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, in parte decisiva, inammissibile per difetto di specificità. Ha escluso che la sentenza d'appello fosse nulla per mancanza o apparenza di motivazione, osservando che la motivazione era intelligibile e coerente nel ritenere non assolto l'onere probatorio sul titolo del mutuo e, anzi, nel ricostruire la dazione come liberalità familiare. Quanto alle censure sul contenuto delle deposizioni e sulla pretesa confessione stragiudiziale, la Corte ha rilevato che il ricorso non riportava in modo puntuale il contenuto delle singole dichiarazioni testimoniali, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; la memoria successiva non poteva supplire a tale carenza. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato solo nel motivo di ricorso; la Corte non ne fa applicazione decisiva perché ritiene inammissibile e comunque infondata la censura sulla pretesa confessione stragiudiziale.

  • art. 2735 c.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere la libera valutazione della confessione fatta a terzi; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità nella deduzione del contenuto delle dichiarazioni.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente insieme ad altre norme processuali; la Corte non ravvisa violazioni utili a cassare la sentenza.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte ribadisce che la doglianza è inammissibile se non si indicano specificamente gli atti e il loro contenuto.

  • art. 118 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte esclude un vizio motivazionale rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicata nel ricorso come parametro della violazione di legge; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui la nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo nei casi estremi di mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non al mero difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come fonte del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 111 Cost. per definire il minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La Corte lo applica nel senso che il ricorrente deve indicare puntualmente e in modo circostanziato il contenuto degli atti e delle dichiarazioni richiamati a fondamento delle censure.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale accelerato utilizzato per la trattazione del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere; la Corte richiama il meccanismo che consente l'applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente a una somma equitativa a favore del controricorrente e a un'ulteriore somma a favore della cassa delle ammende, in quanto il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Chi agisce per la restituzione di somme asseritamente date a mutuo deve provare non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo giuridico della dazione da cui discende l'obbligo di restituzione.
  • La censura di travisamento della prova o di erronea valutazione delle testimonianze è inammissibile se il ricorrente non trascrive o non indica in modo puntuale il contenuto delle dichiarazioni rilevanti, con specifico riferimento agli atti su cui la doglianza si fonda.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non coincide con la mera insufficienza o con il dissenso sulla ricostruzione del fatto: la nullità della sentenza ricorre solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, ovvero per omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La memoria depositata nel giudizio di cassazione non può sanare la carenza di specificità del ricorso originario, poiché il diritto di impugnazione si consuma con l'atto introduttivo.
  • Quando il giudice di merito ricostruisce in modo coerente le prove e collega il compendio probatorio alla qualificazione della dazione come liberalità familiare, non è configurabile un vizio di legittimità per il solo fatto che la parte ricorrente proponga una lettura alternativa delle stesse risultanze.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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