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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18581/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Un proprietario confinante aveva convenuto in giudizio la società vicina, deducendo che questa, dopo la demolizione di un capannone industriale, aveva realizzato un edificio residenziale in violazione sia delle norme sulle altezze massime sia delle distanze legali tra fabbricati, chiedendo la rimessione in pristino e il risarcimento del danno. La società convenuta aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per usucapire il diritto di costruire e mantenere l’edificio a distanza inferiore a quella di legge e per usucapire la proprietà esclusiva del muro di confine, o di una sua parte. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda dell’attore, ordinando l’abbassamento e l’arretramento del fabbricato e riconoscendo solo parzialmente la proprietà esclusiva del muro alla società. In appello, la società aveva censurato: la ritenuta applicabilità della tutela ripristinatoria alla violazione delle norme sulle altezze; la mancata dichiarazione di cessazione della materia del contendere per l’avvenuta demolizione del box del vicino; l’erronea disapplicazione delle NTA comunali e l’errata interpretazione delle norme urbanistiche e regionali; l’irrilevanza attribuita alla demolizione del manufatto del vicino e alla sua abusività; la qualificazione della disciplina delle distanze applicabile al caso. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il quarto motivo, assorbito il terzo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo, e ha cassato la sentenza d’appello con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha affermato che la violazione delle sole norme sulle altezze massime degli edifici non consente, di regola, la tutela ripristinatoria ex art. 872, comma 2, c.c., ma soltanto quella risarcitoria; ha inoltre ritenuto erroneo non valorizzare, ai fini della verifica della persistenza della controversia sulle distanze, la sopravvenuta demolizione del box del vicino, fatto che, se non specificamente contestato, non richiede ulteriore prova ai sensi dell’art. 115 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 872 c.c.

    La tutela ripristinatoria è riconducibile alla violazione delle sole norme integrative del codice civile in materia di distanze; non si estende alle norme che disciplinano esclusivamente l’altezza degli edifici, per le quali resta solo la tutela risarcitoria.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle distanze legali tra costruzioni e alla funzione integrativa delle norme edilizie che regolano lo spazio tra edifici.

  • art. 8 D.M. 1444/1968

    La violazione della norma sulle altezze massime, in sé considerata, non fonda la riduzione in pristino; la norma è distinta da quelle sulle distanze tra fabbricati.

  • art. 9 D.M. 1444/1968

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina delle distanze; la Corte ribadisce il principio generale sulla rilevanza delle norme integrative in tema di distanze, non sulla sola altezza.

  • art. 115 c.p.c.

    Il fatto storico della demolizione del box, se rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte e non specificamente contestato, non necessita di ulteriore prova.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla cessazione della materia del contendere e all’interesse ad agire.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel motivo che contestava la pretesa novità della deduzione sulla demolizione del box in appello.

  • art. 83 NTA del PRG del Comune di Abbiategrasso

    Invocato dalla ricorrente come parametro urbanistico locale di altezza massima, ritenuto assorbito nel dibattito sulla prevalenza della disciplina sovraordinata.

  • art. 15 NTA del PRG

    Norma locale sull’altezza dei fabbricati richiamata nel giudizio per il confronto con la disciplina statale.

  • art. 103, comma 1-bis, L.R. Lombardia n. 12/2005

    Richiamato per sostenere l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 8 del D.M. 1444/1968, ma la questione è stata assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

  • D.M. 1444/1968

    Richiamato complessivamente quale fonte urbanistica statale rilevante sia per le altezze sia per le distanze.

Massime di principio

  • Le norme urbanistiche che disciplinano esclusivamente l’altezza massima degli edifici, senza regolare lo spazio intercorrente tra costruzioni, non sono integrative del codice civile ai sensi dell’art. 872, comma 2, c.c.; la loro violazione tutela il vicino solo sul piano risarcitorio, non mediante riduzione in pristino.
  • La tutela ripristinatoria prevista per la violazione delle distanze legali non può essere estesa, per analogia, alla diversa ipotesi della mera violazione dell’altezza massima dell’edificio, dovendosi distinguere rigorosamente il profilo della distanza da quello dell’altezza.
  • In tema di prove, il fatto storico rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte deve essere provato dal deducente solo se specificamente contestato; in difetto di contestazione specifica, opera l’art. 115 c.p.c. e il fatto può essere valorizzato dal giudice senza ulteriori oneri probatori.
  • La sopravvenuta demolizione del manufatto del vicino può incidere sulla persistenza della controversia in materia di distanze e non è neutralizzata dal solo principio secondo cui la conformità edilizia va valutata con riguardo all’opera esistente al momento della decisione, principio riferito piuttosto alla diversa ipotesi della potenzialità costruttiva o della diversa collocazione del manufatto.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareProprietàProveImpugnazioni
RamiImmobiliareDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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