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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26522/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento di violazione dell'art. 142, comma 8, cod. strada, rilevata tramite apparecchiatura Tutor. In primo grado il giudice di pace aveva annullato l'ordinanza prefettizia di ingiunzione; il Tribunale, in appello della Prefettura, ha invece ritenuto sufficientemente provata l'omologazione e la corretta taratura/verifica dell'apparecchio sulla base di documentazione prodotta dall'amministrazione, valorizzando il certificato di taratura del 13.7.2018 e la verifica di funzionalità del 7.12.2018, nonché la vicinanza temporale rispetto all'infrazione del 10.4.2019. Con il ricorso per cassazione l'opponente ha dedotto: violazione di legge e della disciplina sulle verifiche periodiche degli strumenti di rilevazione della velocità; omesso esame della mancata taratura annuale; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su ulteriori eccezioni proposte nei gradi di merito. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, da un lato, il ricorrente ha contraddetto la ricostruzione fattuale della sentenza impugnata senza confrontarsi in modo specifico con essa; dall'altro, le censure sull'omesso esame di fatti decisivi non rispettavano gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione; infine, la doglianza ex art. 112 c.p.c. era generica e non riportava puntualmente le domande/eccezioni asseritamente trascurate. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, perché la Prefettura è rimasta intimata; disposto altresì il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha confermato, per quanto emerge dal testo, la decisione del Tribunale che aveva accolto l'appello della Prefettura contro l'annullamento dell'ingiunzione sanzionatoria. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure: non è stato adeguatamente dedotto un omesso esame di un fatto storico decisivo, né è stata specificamente allegata un'omessa pronuncia su domande o eccezioni. Non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancata costituzione della Prefettura intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 8, cod. strada

    norma sostanziale violata nella fattispecie, relativa al superamento dei limiti di velocità, accertato tramite apparecchiatura elettronica.

  • art. 45 d.lgs. 285/1992

    le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di affidabilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il motivo lo richiama per prospettare violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la censura viene ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per la sua concreta struttura fattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una rivalutazione del merito né censure generiche o meramente argomentative.

  • art. 112 c.p.c.

    la deduzione di omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione delle domande o eccezioni ritualmente formulate e trascurate dal giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    impone di indicare specificamente i fatti, gli atti e i documenti posti a fondamento del ricorso per cassazione.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiede il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, secondo il principio di autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • d.P.R. 802/1982

    richiamato dal ricorrente nel motivo, ma nel testo non emerge una autonoma applicazione decisiva della norma.

  • d.lgs. 112/98

    richiamato dal ricorrente nel motivo, senza che dal testo risulti una specifica statuizione autonoma su tale fonte.

  • sentenza Corte cost. n. 113/2015

    la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disciplina nella parte in cui non prevedeva verifiche periodiche delle apparecchiature di rilevazione della velocità; spetta poi all'amministrazione dimostrare omologazione e taratura periodica dello strumento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione per eccesso di velocità rilevata con apparecchiatura elettronica, le risultanze dell'apparecchio sono assistite da presunzione di affidabilità, ma, in caso di contestazione del sanzionato, l'amministrazione deve provare l'omologazione iniziale e la periodica taratura/verifica di funzionalità dello strumento.
  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se indica un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, precisando il dato da cui risulta, il momento processuale in cui è stato dedotto e la sua decisività; non è sufficiente formulare censure generiche o meri dissensi sulla valutazione delle prove.
  • La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se non indica in modo puntuale la domanda o eccezione autonoma non esaminata, con specificazione dell'atto in cui fu proposta e del suo esatto contenuto.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su documentazione attestante omologazione, taratura e verifica di funzionalità dell'apparecchio, il ricorrente che contesti tali accertamenti deve confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata, senza introdurre allegazioni contraddittorie o non autosufficienti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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