Cassazione Penale, Sentenza n. 35799/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Baldoni impugnava la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 25 legge 18 aprile 1975, n.110: detenzione ai fini di commercializzazione di manufatti pirotecnici di IV e V categoria senza la prescritta autorizzazione e senza il registro delle operazioni giornaliere. Il ricorrente articolava sei motivi: 1) illegittima utilizzazione delle dichiarazioni del Luogotenente dei Carabinieri (presunte dichiarazioni di terzi) e violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p.; 2) omissione di considerare la dichiarazione della dipendente (Barbara Cristofani) che affermava l'assenza abituale del Baldoni e l'eventuale inganno da parte dei fornitori; 3) errata valutazione della visura camerale che indicava Silvana Budelli quale legale rappresentante; 4) mancata derubricazione a contravvenzione (art.25, quarto comma) ritenendo che fosse stata omessa la tenuta del registro e non un mero rifiuto di esibirlo; 5) omissione di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.); 6) mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, precisando che Capitanucci era stato direttamente sentito in dibattimento e aveva confermato di aver acquistato il materiale su consiglio del gestore (Baldoni). I motivi relativi alla visura camerale e alla dichiarazione della dipendente sono stati giudicati inammissibili perché il ricorrente non ha confutato la motivazione della Corte territoriale che ha individuato comunque Baldoni come reale gestore. La derubricazione è stata esclusa perché dai fatti risultava l'omessa tenuta del registro (sanzionata al primo comma) e non il mero rifiuto di esibirlo (quarto comma). La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa per l'abitualità del comportamento e per precedenti analoghi reati. Il giudizio sul trattamento sanzionatorio è stato ritenuto adeguatamente motivato: non è stata riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. Conseguenze pratiche: il ricorso è dichiarato inammissibile; viene confermata la condanna (pena originaria: mesi 8 di reclusione ed euro 300,00 di multa), il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 25)
art. 25, primo e quarto comma
La Corte ha ritenuto applicabile il primo comma (omessa tenuta del registro) e non il quarto comma (rifiuto di esibire il registro). La fattispecie contestata è stata valutata come omissione nella tenuta del registro, configurando la sanzione prevista al primo comma.
art. 192 c.p.p.; art. 533 c.p.p.; art. 616 c.p.p.
Art. 192 e 533 (censure di illegittimità/procedure) sono state invocate dal ricorrente ma giudicate infondate o inidonee a scalfire la motivazione: la Corte ha ritenuto che le presunte violazioni processuali non emergessero dagli atti. L'art. 616 c.p.p. è stato applicato per condannare il ricorrente alle spese del procedimento.
L'istituto della particolare tenuità è stato ritenuto inapplicabile perché ostacolato dall'abitualità del comportamento dell'imputato (precedenti specifici e reiterazione di condotte analoghe), vanificando la possibilità di proscioglimento o non punibilità.
giurisprudenza della Corte costituzionale
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione delle somme a carico del ricorrente (Cassa delle ammende) e alla valutazione della colpevolezza nella proposizione del ricorso; utilizzata per argomentare l'entità del versamento equo.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti se il ricorrente si limita a proporre una diversa riconsiderazione degli elementi probatori; in sede di legittimità è necessario evidenziare profili di illegittimità di diritto o vizi motivazionali specifici.
- Le indicazioni risultanti dalla visura camerale non sono decisive se la prova dei fatti dimostra che altra persona esercitava di fatto la gestione: la titolarità formale può essere scalfita da elementi di fatto (comportamenti, precedenti, dichiarazioni di terzi).
- Le dichiarazioni di terzi possono essere utilizzate purché le fonti dirette siano state regolarmente assunte in dibattimento; l'asserita natura 'a mezzo' di dichiarazioni deve essere dimostrata e non può fondare automaticamente l'inutilizzabilità.
- Per ottenere la derubricazione o l'applicazione di una fattispecie lieve è necessario dimostrare che ricorrano precisissime condizioni di fatto previste dalla norma (es.: rifiuto di esibire il registro vs omessa tenuta). Differenze sostanziali nei fatti portano a qualificazioni diverse.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) è esclusa quando emerge l'abitualità o la reiterazione di condotte analoghe; la presenza di precedenti specifici ostacola l'applicabilità dell'istituto.
- Sul piano sanzionatorio, la Corte di legittimità valuta la congruità della motivazione del giudice di merito: se la motivazione è logica e sufficiente, la richiesta di ricalibrazione della pena trova limitato spazio in Cassazione.
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