Cassazione Civile, Ordinanza n. 26921/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La lite trae origine da un precetto con cui il concedente di un fondo rustico intimava agli eredi dell'affittuario il rilascio del bene, assumendo l'avvenuta scadenza del contratto di affitto in forza di precedente sentenza agraria. Gli eredi dell'affittuario proponevano opposizione al precetto deducendo di avere titolo a un'indennità per miglioramenti eseguiti sul fondo dal loro dante causa e di poter quindi esercitare il diritto di ritenzione sino al pagamento. I giudici di merito hanno dichiarato improponibile l'opposizione per mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia agraria. In cassazione i ricorrenti hanno sostenuto: che l'istanza di sospensione dell'esecuzione non richiedeva conciliazione preventiva; che il diritto di ritenzione ex artt. 17 e 20 l. n. 203/1982 rendeva azionabile la tutela ex art. 615 c.p.c. anche nel processo esecutivo; che il giudizio costituiva prosecuzione del precedente giudizio agrario e quindi non richiedeva un nuovo tentativo; che il tentativo di conciliazione svolto nei confronti di uno solo dei componenti della famiglia coltivatrice sarebbe stato comunque valido ai sensi dell'art. 48 l. n. 203/1982. Il resistente ha proposto controricorso con ricorso incidentale condizionato, deducendo acquiescenza, inammissibilità di produzioni documentali in appello e omessa pronuncia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'opposizione a precetto per il rilascio di fondo rustico, quando investe il merito del diritto di ritenzione e dell'indennità per miglioramenti, rientra nella materia agraria e deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione; ha precisato che la fase sommaria dell'eventuale opposizione all'esecuzione resta diversa dalla fase di merito, ma nel caso concreto l'azione era stata introdotta come opposizione a precetto e la pretesa non era stata correttamente conciliata. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo perché non specificamente correlati alla motivazione della sentenza impugnata, carenti di autosufficienza e/o privi di critica puntuale alle rationes decidendi. Il ricorso incidentale è stato assorbito per il rigetto del principale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti principali.
Norme richiamate
disciplinava la trattazione in adunanza camerale del ricorso per cassazione
il tentativo di conciliazione è condizione di proponibilità delle controversie agrarie, compresa l'opposizione a precetto per il rilascio del fondo rustico
l'opposizione all'esecuzione è richiamata per sostenere la tutela del diritto di ritenzione; la Corte distingue tra profili di merito e fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione
richiamato nei motivi, ma non ritenuto decisivo nel caso
il potere di sospensione dell'esecuzione spetta funzionalmente al giudice dell'esecuzione
richiamato nei motivi come norma sulla specificità dell'appello
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma di legittimità invocata per i vizi di violazione di legge
la Corte osserva incidentalmente che il ricorso era carente nell'esposizione dei fatti essenziali
il motivo è inammissibile per mancata trascrizione e localizzazione degli atti/documenti rilevanti
riconosce all'affittuario il diritto di ritenzione del fondo fino al pagamento dell'indennità per i miglioramenti
conferma il diritto di ritenzione dell'affittuario, sia nel giudizio di cognizione sia nel processo di esecuzione, quando sia provata la sussistenza delle opere migliorative
richiamato come base dell'indennità per i miglioramenti fondiari
invocato per sostenere la validità del tentativo di conciliazione relativo a uno solo dei componenti della famiglia coltivatrice, ma il motivo è stato ritenuto non pertinente alla motivazione impugnata
invocato nel ricorso incidentale con riferimento alla pretesa acquiescenza
invocato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato
l. n. 228/2012, art. 1, comma 17
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nelle controversie agrarie, l'opposizione a precetto per il rilascio di un fondo rustico che faccia valere il diritto di ritenzione e la pretesa indennità per miglioramenti è soggetta al previo tentativo obbligatorio di conciliazione.
- La competenza delle sezioni specializzate agrarie si estende a tutte le controversie che richiedono l'accertamento di rapporti soggetti alla disciplina dei contratti agrari, anche quando la decisione debba essere assunta applicando norme generali del codice civile.
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il tentativo di conciliazione opera per la fase di merito e non per la sola fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione; resta distinta la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione sui provvedimenti cautelari/sospensivi.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata o se si limita a deduzioni generiche prive di puntuale critica delle rationes decidendi.
- Il motivo è inammissibile anche quando omette l'autosufficienza, non trascrive gli atti rilevanti e non indica dove tali atti siano stati prodotti nel giudizio di merito.
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