Sentenza n. 613/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catania — Sezione Lavoro n. 5116/2023 (pubblicata il 19.12.2023 e passata in giudicato il 19.6.2024) e la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 3084/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania n. 3084/2025, resa nel giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro n. 5116/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La docente aveva ottenuto dal Tribunale di Catania il riconoscimento, dal 1° settembre 2020, del trattamento economico corrispondente alla fascia stipendiale 21-27 anni, con condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive, dei ratei di tredicesima, dell'accantonamento delle differenze ai fini del TFR e degli accessori ex art. 16, comma 6, l. 412/1991, richiamato dall'art. 22 l. 724/1994. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, la docente proponeva ricorso per ottemperanza. Nel corso del giudizio il Ministero adottava il decreto di inquadramento, quantificava il netto dovuto in euro 3.914,00 e accreditava soltanto euro 2.438,99, lasciando una differenza di euro 1.475,01. Il TAR dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla sorte capitale e respingeva la domanda relativa agli interessi, ritenendo imputabile alla creditrice la mancata comunicazione dell'IBAN. In appello la docente deduceva: violazione degli artt. 34, comma 5, 112 e 114 c.p.a., non essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa; violazione degli artt. 112 e 114 c.p.a., dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 18, comma 2, l. 241/1990, per il mancato riconoscimento degli accessori coperti dal giudicato e per l'erroneità dell'argomento relativo all'IBAN; violazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. per l'ingiustificata compensazione delle spese.
La decisione
Il CGARS accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza del TAR. Quanto alla cessazione della materia del contendere, afferma che essa presuppone la soddisfazione concreta, integrale e irretrattabile della pretesa. Poiché il Ministero aveva quantificato il netto in euro 3.914,00 ma aveva corrisposto soltanto euro 2.438,99, residuava una differenza documentata di euro 1.475,01; il TAR avrebbe quindi dovuto verificare l'effettiva corrispondenza tra quanto autodeterminato dall'Amministrazione e quanto erogato. Tale verifica rientra nel giudizio di ottemperanza e non costituisce integrazione del giudicato civile, poiché il giudice dell'ottemperanza deve accertare anche l'esecuzione inesatta o incompleta del titolo. Quanto agli interessi, il giudice rileva che la sentenza civile conteneva una specifica condanna agli accessori, sicché il relativo capo, coperto dal giudicato, non poteva essere disatteso dal giudice dell'ottemperanza. L'IBAN non costituiva una condizione impeditiva: il Ministero lo aveva già utilizzato per il pagamento parziale e, comunque, l'amministrazione avrebbe dovuto acquisire d'ufficio il dato già in suo possesso ai sensi dell'art. 18, comma 2, l. 241/1990. Gli accessori decorrono dalle singole scadenze mensili delle differenze retributive, a partire dal 1° settembre 2020, fino all'integrale pagamento del capitale. Il CGARS ordina al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 180 giorni, condannandolo al pagamento di euro 1.475,01 oltre accessori. In caso di inerzia nomina commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania, o un dirigente delegato, e pone a carico del Ministero le spese del doppio grado, liquidate in euro 5.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è infatti esperibile anche avverso l'esecuzione inesatta o incompleta del giudicato.
Il giudizio di ottemperanza consente di sindacare non soltanto l'inerzia dell'amministrazione, ma anche l'esecuzione inesatta o incompleta del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
L'art. 34, comma 5, c.p.a., subordina la declaratoria di cessazione della materia del contendere al presupposto che la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando la pretesa sia stata integralmente e irretrattabilmente soddisfatta; il pagamento parziale non è sufficiente.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Gli interessi, nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, decorrono dalle singole scadenze mensili in cui ciascuna differenza retributiva avrebbe dovuto essere corrisposta (a partire dal 1°.9.2020, mese per mese) e maturano progressivamente fino al pagamento integrale della sorte capitale.
Gli accessori riconosciuti dal titolo giudiziale maturano progressivamente dalle singole scadenze delle differenze retributive e fino all'integrale soddisfazione del capitale.
art. 18, comma 2, l. 241/1990
Infine l'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990 impone all'amministrazione di acquisire d'ufficio i documenti già in proprio possesso, sicché il MIM non avrebbe neppure dovuto richiedere un dato già detenuto.
L'amministrazione non può addossare al creditore l'omessa comunicazione di un dato già nella propria disponibilità, dovendo acquisire d'ufficio i documenti e le informazioni già detenuti.
art. 2909 c.c.
Tale capo di condanna, coperto dal giudicato, non può essere revocato o disatteso dal giudice dell'ottemperanza.
Il giudice dell'ottemperanza è vincolato al comando contenuto nel giudicato e non può disapplicare o negare l'esecuzione di una statuizione già resa dal giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
La sentenza, notificata in forma esecutiva il 3.6.2024, non veniva spontaneamente eseguita nel termine di centoventi giorni di cui all'art. 14 del D.L. 31.12.1996 n. 669, convertito nella legge 28.2.1997 n. 30, sicché la Sciacca proponeva ricorso per ottemperanza.
Il decorso inutilmente del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni legittima la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 112 c.p.a.
Per consolidata giurisprudenza, il giudice dell'ottemperanza a sentenze del giudice ordinario “deve svolgere un'attività meramente esecutiva senza possibilità d'integrare la sentenza civile [...] dovendosi limitare all'accertamento dell'esistenza di un comportamento omissivo od elusivo e all'attuazione del disposto della pronuncia del giudice civile passata in giudicato” (Consiglio di Stato, n. 3081/2022).
Nell'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo non può integrare il titolo, ma può e deve accertare comportamenti omissivi, elusivi o inesatti e imporre l'attuazione del comando giudiziale.
art. 26 c.p.a.
Le spese del doppio grado sono liquidate secondo soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
L'accoglimento dell'appello comporta la regolazione delle spese dei due gradi secondo il principio di soccombenza.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. presuppone la piena, concreta, integrale e irretrattabile soddisfazione della pretesa; non può essere dichiarata quando residui anche una somma documentata e non contestata dovuta al ricorrente.
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche in caso di esecuzione inesatta o incompleta del giudicato. La verifica della corrispondenza tra l'importo dovuto e quello effettivamente erogato costituisce attività esecutiva e non integrazione del titolo giudiziale.
- Nell'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo non può modificare o integrare il comando coperto dal giudicato, ma deve assicurarne l'attuazione, comprese le statuizioni sugli accessori già contenute nel titolo.
- Quando il titolo giudiziale riconosce accessori sulle differenze retributive, questi maturano dalle singole scadenze mensili in cui le somme avrebbero dovuto essere corrisposte e fino all'integrale pagamento della sorte capitale.
- La mancata comunicazione dell'IBAN non giustifica il mancato pagamento quando l'amministrazione abbia già il dato nella propria disponibilità e lo abbia utilizzato per effettuare un pagamento parziale; ai sensi dell'art. 18, comma 2, l. 241/1990, l'amministrazione deve acquisire d'ufficio i documenti e le informazioni già detenuti.
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