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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00510/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società attiva nel noleggio di veicoli senza conducente aveva ricevuto numerosi verbali per infrazioni al codice della strada commesse nel territorio comunale con auto da essa locate. La società sosteneva di aver tempestivamente comunicato all'ente accertatore i nominativi dei locatari dei veicoli, chiedendo la rinotifica dei verbali ai clienti e affermando che, per effetto di tale comunicazione e del combinato disposto degli artt. 196 e 84 cod. strada, non potesse ritenersi obbligata in solido né destinataria dell'ingiunzione di pagamento. Dopo che il Tribunale aveva respinto l'opposizione ex art. 3 r.d. n. 639/1910 contro l'ingiunzione e la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il gravame, la società ricorreva per cassazione denunciando violazione di norme sul procedimento sanzionatorio e sul regime di solidarietà, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto esaminare il difetto di legittimazione passiva e i fatti estintivi/impeditivi derivanti dalla comunicazione dei nominativi dei locatari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, secondo l'orientamento tradizionale ribadito, la comunicazione dei nominativi dei locatari non costituisce un fatto sopravvenuto estintivo o impeditivo della pretesa azionata con la cartella, ma una circostanza che avrebbe dovuto essere fatta valere tempestivamente avverso i verbali di contestazione, mediante opposizione al Prefetto o al Giudice di pace ex artt. 203 e 204-bis cod. strada. Ha quindi confermato l'inammissibilità dell'opposizione proposta contro l'ingiunzione/titolo esecutivo. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per la non univocità della giurisprudenza, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3 r.d. 14 aprile 1910, n. 639

    norma posta a base dell'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento; il rimedio non consente di far valere fatti che andavano dedotti contro il verbale presupposto, una volta divenuto definitivo.

  • art. 196, comma 1, cod. strada

    la Corte ribadisce che, nel testo applicabile ratione temporis, la questione della responsabilità del noleggiatore/locatore non può essere fatta valere solo contro la cartella, dovendo essere contestata nei confronti del verbale presupposto.

  • art. 84 cod. strada

    richiamato come norma che disciplina la locazione senza conducente nel sistema della responsabilità amministrativa stradale.

  • art. 201 cod. strada

    la notificazione del verbale è considerata fatto costitutivo del mantenimento del diritto dell'amministrazione a riscuotere la sanzione; la sua eventuale omissione/invalidità va fatta valere con il rimedio contro il verbale.

  • art. 203 cod. strada

    indica il ricorso al Prefetto quale rimedio contro il verbale di accertamento.

  • art. 204-bis cod. strada

    indica l'opposizione al Giudice di pace quale rimedio contro il verbale di accertamento.

  • art. 205 cod. strada

    richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 206 cod. strada

    richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    utilizzato per formulare il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato nel pregresso giudizio di appello, dichiarato inammissibile.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato nel pregresso giudizio di appello, dichiarato inammissibile.

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato come rimedio generale dell'opposizione all'esecuzione, ritenuto però non esperibile nel caso di specie per far valere questioni da opporre al verbale presupposto.

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione integrale delle spese per giusto motivo, ravvisato nella non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presuppone l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una pretesa sanzionatoria amministrativa deriva da verbali di accertamento, il destinatario deve far valere tempestivamente le contestazioni relative alla propria legittimazione passiva o alla responsabilità solidale impugnando il verbale nei rimedi tipici previsti dalla legge; non è consentito spostare tali doglianze sulla successiva fase esecutiva contro la cartella o l'ingiunzione.
  • L'opposizione all'esecuzione non è il rimedio per contestare vizi che attengono alla formazione o alla definitività del verbale presupposto, salvo i soli fatti estintivi, modificativi o impeditivi sopravvenuti dopo la formazione del titolo.
  • In materia di sanzioni amministrative stradali, la notificazione del verbale non è un mero adempimento formale, ma un elemento essenziale del completamento della fattispecie sostanziale che legittima la riscossione; il suo mancato rispetto va fatto valere contro il verbale, non contro il titolo esecutivo successivo.
  • La disciplina della solidarietà prevista dal codice della strada va interpretata sistematicamente, tenendo conto della ratio di agevole individuazione del soggetto obbligato; tuttavia, nel regime previgente, la tesi che escluda la responsabilità del locatore/noleggiatore non può essere fatta valere in via esecutiva se non sia stata proposta l'impugnazione del verbale nei termini.
  • La non univocità della giurisprudenza di legittimità può integrare giusto motivo per la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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