Cassazione Civile, Ordinanza n. 03094/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di una sanzione amministrativa elevata dalla polizia stradale e dalla contestuale querela di falso proposta contro la relata di notifica del verbale di contestazione. Il ricorrente sosteneva che la relata fosse ideologicamente falsa perché la data ivi indicata non corrisponderebbe alla data di effettiva notifica al destinatario, ma solo a un passaggio intermedio della spedizione del plico verso un terzo delegato incaricato delle attività materiali di confezionamento e inoltro. In cassazione ha articolato sette motivi: con i primi due ha denunciato violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciarsi sulla dedotta falsità e avesse errato nel ritenere veritiera la relata nonostante il diverso percorso materiale del verbale; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 201 cod. strada e della legge n. 890/1982, insistendo sulla mancata spedizione diretta al destinatario nella data indicata; con il quarto ha censurato la motivazione per relationem e l'omessa considerazione di circostanze poste a base dell'appello; con il quinto ha lamentato omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.; con il sesto e il settimo ha dedotto violazione degli artt. 132, 88 e 92 c.p.c., contestando la regolazione delle spese e assumendo un comportamento scorretto dell'amministrazione per l'uso di una relata ritenuta alterata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che la notifica era stata comunque eseguita a mezzo del servizio postale nella data indicata e che le attività materiali svolte da soggetti privati in forza di convenzione, come imbustamento e consegna ai fini dell'inoltro, costituiscono mere attività materiali non necessarie a essere menzionate nella relata; perciò l'omessa indicazione di tali passaggi intermedi non incide sulla veridicità delle attestazioni della relata. Ha respinto anche il terzo motivo richiamando il medesimo principio sulla irrilevanza delle attività interne esternalizzate. Il quarto è stato ritenuto infondato perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente, con esposizione concisa dei fatti e delle ragioni del decisum. Il quinto è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva sostanzialmente le questioni già dedotte, mirando a una diversa lettura dei fatti e delle norme sul procedimento notificatorio. Il sesto e il settimo motivo sono stati ritenuti infondati, non essendo accertata alcuna violazione dell'art. 88 c.p.c. e risultando corretta la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
invocato per denunciare omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio perché la decisione di merito aveva esaminato la questione della relata di notifica
richiamato a sostegno della censura sulla valutazione dei fatti, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre vizi processuali e di motivazione; la Corte ha escluso la sussistenza dei vizi denunciati
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per prospettare violazioni di legge sul procedimento notificatorio; la Corte ha ritenuto infondata la censura
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a una rivalutazione del merito
richiamato dal ricorrente sul perfezionamento della notifica del verbale, ma non ritenuto violato
richiamata in tema di notificazione a mezzo posta, ma la Corte ha escluso che l'omessa indicazione di passaggi materiali interni infici la relata
invocato per censurare la motivazione della sentenza d'appello, ma la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente
richiamato per asserita scorrettezza processuale dell'amministrazione, ma la Corte ha negato ogni violazione
richiamato in punto di compensazione delle spese, ma la Corte ha confermato la regolazione secondo soccombenza
applicato quale criterio corretto di liquidazione delle spese in base alla soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo del servizio postale, la relata è veritiera se attesta correttamente l'avvenuta consegna del plico al servizio postale nel momento rilevante, senza che debbano esservi riportate le attività meramente materiali svolte da soggetti privati in una fase interna del procedimento.
- Le attività esternalizzate che si limitano a operazioni materiali prodromiche alla notifica non incidono sulla validità o sulla veridicità della relata, se la sequenza notificatoria sostanziale è quella risultante dal documento e dalla disciplina applicabile.
- La denuncia di omessa pronuncia o di vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito e dei fatti, quando la sentenza impugnata abbia comunque individuato il thema decidendum e fornito una motivazione sufficiente.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi, mira in realtà a una diversa lettura delle risultanze istruttorie e della disciplina applicabile.
- In assenza di un accertato comportamento processuale scorretto, la regolazione delle spese segue la soccombenza, senza che possa imporsi la compensazione solo sulla base di contestazioni non accolte sulla genuinità del documento impugnato.
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