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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26175/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. c) e b) in relazione all'art. 129 c.p.p.). Il ricorrente ha dedotto che il provvedimento questorile (foglio di via obbligatorio n. 45/2019) non conteneva l'intimazione di "fare rientro" nel luogo di residenza, prescrizione che secondo la giurisprudenza previgente era requisito imprescindibile per la legittimità del foglio di via ai fini della fattispecie di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011; per tale motivo la misura amministrativa sarebbe illegittima e, conseguentemente, il fatto contestato non sussisterebbe, imponendo l'assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha stabilito che il provvedimento questorile del 28 febbraio 2019 non conteneva l'ordine di far rientro nel luogo di residenza, prescrizione ritenuta dalla giurisprudenza (sulla base della formulazione previgente dell'art. 2 cod. antimafia) imprescindibile per la legittimità del foglio di via obbligatorio. Trattandosi di atto presupposto della fattispecie penale di cui all'art. 76, comma 3, la sua illegittimità determina la difformità dalla fattispecie tipica e l'insussistenza del reato. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620 c.p.p. e ha disposto l'assoluzione perché "il fatto non sussiste" (avendo rilevato che il requisito necessario per la configurabilità del reato mancava). La Corte ha inoltre precisato che il motivo relativo alla mancata declaratoria ex art. 129 c.p.p. è ammissibile anche se proposto per la prima volta in cassazione, poiché il giudice di merito ha obbligo ex officio di dichiarare cause di non punibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; citata in relazione al proscioglimento operato in primo grado dal Tribunale (ma la Cassazione ha ritenuto invece che dovesse essere esclusa l'integrazione del reato per illegittimità del provvedimento amministrativo).

  • art. 76, comma 2 e comma 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice antimafia)

    Disposizione incriminatrice collegata al provvedimento questorile: la configurazione del reato discende dall'esistenza di un foglio di via legittimo; la mancanza dei requisiti del provvedimento amministrativo impedisce la configurabilità del reato (insussistenza del fatto).

  • art. 2 cod. antimafia (formulazione previgente al d.l. n. 123/2023)

    «qualora le persone indicate nell'art. 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate»

    La Cassazione richiama l'interpretazione consolidata secondo cui il provvedimento deve congiuntamente disporre l'ordine di rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritorno nel comune: entrambe le prescrizioni sono condizioni imprescindibili per la legittimità del foglio di via nella formulazione previgente.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Obbligo del giudice di dichiara ex officio specifiche cause di non punibilità (compresa l'insussistenza del fatto) e di adottare gli atti consequenziali; la mancata osservanza di tale obbligo può essere dedotta in cassazione anche se non sollevata in precedenza.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: richiamata per inquadrare la censura svolta (violazione di legge/errore di diritto).

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando ricorrono specifiche condizioni (ad es. insussistenza del fatto); la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio in base alla ricostruzione dell'illegittimità del provvedimento amministrativo presupposto.

  • decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (convertito nella legge 13 novembre 2023, n. 159) - "decreto Caivano"

    Riformulazione successiva dell'art. 2 cod. antimafia (introduzione dell'ordine di lasciare il territorio comunale entro 48 ore, eliminazione dell'obbligo di rimpatrio esplicito, estensione della durata del divieto). La Corte osserva che tali modifiche sono successive al provvedimento impugnato e non sono applicabili al caso concreto (non retroattive) e anzi renderebbero la norma più sfavorevole se applicate retroattivamente.

  • art. 2, quarto comma, cod. pen. (principio di non applicazione della legge più sfavorevole)

    Richiamato per escludere l'applicazione retroattiva delle modifiche peggiorative introdotte dal d.l. n. 123/2023 al caso in esame.

Massime di principio

  • Il giudice penale deve verificare d'ufficio la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto (es. foglio di via) perché essa è presupposto necessario per la configurabilità del reato: un atto amministrativo illegittimo va disapplicato e può determinare l'insussistenza del fatto.
  • Ai fini della legittimità del foglio di via obbligatorio secondo la formulazione previgente dell'art. 2 cod. antimafia, il provvedimento doveva contenere sia l'ordine di far rientro nel luogo di residenza sia il divieto di ritorno nel comune: la mancata indicazione di una di queste prescrizioni rende il provvedimento illegittimo e invalida la fattispecie penale collegata.
  • È ammissibile invocare in Cassazione, anche per la prima volta, la declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. quando il giudice di merito ha omesso l'obbligo di rilevare d'ufficio una causa di non punibilità: la Corte di legittimità può allora intervenire annullando la sentenza viziata.
  • Le modifiche legislative intervenute successivamente al fatto (es. d.l. n. 123/2023) non si applicano retroattivamente se risultano più sfavorevoli all'imputato; la verifica va sempre fatta rispetto alla disciplina vigente all'epoca dell'adozione del provvedimento amministrativo impugnato.
  • Quando la mancanza di un requisito formale essenziale del provvedimento amministrativo presupposto appare palese e decisiva per l'integrazione del reato, la Corte può disporre l'annullamento senza rinvio e l'assoluzione per insussistenza del fatto ai sensi dell'art. 620 c.p.p.

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