Cassazione Civile, Ordinanza n. 06840/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il professionista, in proprio e quale rappresentante dello studio associato, aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento per compensi derivanti da attività legale svolta in favore della società poi fallita. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte del credito, in parte con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. e in parte chirografaria. L’opposizione allo stato passivo mirava a ottenere un maggior importo privilegiato e una quota in prededuzione. Il tribunale ha respinto l’opposizione rilevando, da un lato, che le prestazioni rese in giudizi già pendenti al momento della domanda di concordato non erano funzionali alla procedura né alla massa dei creditori, sicché mancava il presupposto della prededuzione; dall’altro, che una parte consistente dell’attività era stata svolta anche nell’interesse di altra società del gruppo, senza vincolo di solidarietà, con conseguente necessità di imputare il compenso pro quota. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, in sintesi: errata applicazione dell’art. 111 l.fall. sulla prededuzione, perché il giudice di merito avrebbe valutato il risultato e non la funzionalità ex ante della prestazione; erronea ripartizione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.; applicazione dell’art. 161, comma 7, l.fall. alle prestazioni rese in costanza di concordato; illegittima riduzione dei compensi sotto i minimi tariffari; travisamento della prova e violazione dell’art. 115 c.p.c. in punto di solidarietà tra società; infine, erronea esclusione della prededuzione anche alla luce dell’art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. e di norme costituzionali e codicistiche richiamate dal ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi sulla prededuzione perché il tribunale si era attenuto al corretto criterio teleologico ex art. 111, comma 2, l.fall., esigendo una funzionalità ex ante delle prestazioni rispetto alla massa dei creditori, funzionalità che nel caso concreto non era stata neppure illustrata. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 161, comma 7, l.fall., poiché le attività erano state svolte in costanza di concordato già ammesso e non nella fase di preconcordato contemplata dalla norma. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo sui minimi tariffari per difetto di specificità, non essendo state indicate le singole voci tariffarie asseritamente violate; in ogni caso, il d.m. n. 140/2012 non rende vincolanti le soglie numeriche. Inammissibili pure i motivi sulla solidarietà e sul preteso travisamento della prova, sia perché la censura mirava a rivalutare il materiale probatorio, sia perché la questione non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione. Anche il richiamo all’art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. è stato ritenuto inammissibile perché la questione non risultava trattata nel decreto impugnato e non era stato assolto l’onere di autosufficienza. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
i crediti sono prededucibili solo se sorti in occasione o in funzione della procedura; per le prestazioni professionali rese prima del fallimento occorre una verifica teleologica ex ante della loro coerenza con l’interesse della massa.
la disciplina richiamata opera nella fase di domanda di concordato con riserva e per gli atti urgenti compiuti prima dell’ammissione, non per le attività svolte in costanza di concordato già aperto.
la censura sull’onere della prova è stata ritenuta infondata/inammissibile perché il ricorrente pretendeva di addossare al fallimento la prova dell’insussistenza dei requisiti di prededucibilità senza confrontarsi con il necessario onere di allegazione della funzionalità del credito.
richiamato dal ricorrente ma non ha condotto a un vizio scrutinabile, non essendo emersa omissione di pronuncia sul thema decidendum effettivamente devoluto.
non è denunciabile in cassazione la mera diversa valutazione del materiale probatorio; è censurabile solo l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi.
la violazione non può consistere nella contestazione del peso attribuito alle prove, ma solo nell’aver posto a base della decisione prove non introdotte o fatti non contestati in modo incompatibile con la norma.
le soglie numeriche tabellari non sono vincolanti per la liquidazione del compenso professionale.
art. 67, comma 3, lett. f), l.fall.
la questione relativa alla non revocabilità dei pagamenti ai collaboratori non è stata esaminata dal giudice di merito e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione senza specifica allegazione.
richiamato come base del privilegio riconosciuto in parte al credito professionale in sede di verifica del passivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà luogo all’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
il travisamento della prova, se consistente in errore percettivo, è rimedio eventualmente devolvibile alla revocazione e non al giudizio di legittimità.
il ricorso è stato proposto per violazione di legge e nullità, ma i motivi sono stati reputati inammissibili per difetto di specificità o per indebita richiesta di rivalutazione del fatto.
Massime di principio
- Il credito del professionista che assiste la società poi fallita può essere prededucibile solo se le prestazioni risultano, secondo un giudizio ex ante, teleologicamente coerenti con l’interesse della massa dei creditori o con la specifica struttura della procedura concorsuale; non basta che l’attività sia stata semplicemente utile in concreto o che sia stata svolta prima del fallimento.
- La prededuzione ex art. 111 l.fall. non discende automaticamente dalla mera anteriorità o contemporaneità del credito rispetto alla procedura: per i crediti professionali occorre verificare il collegamento funzionale con l’attività degli organi della procedura o con finalità di conservazione del patrimonio nell’interesse dei creditori.
- L’art. 161, comma 7, l.fall. si riferisce agli atti compiuti nella fase di concordato con riserva prima dell’ammissione, e non può essere invocato per attività svolte nel periodo di concordato già aperto.
- Nel ricorso per cassazione, la censura sui compensi professionali deve indicare specificamente le voci tariffarie violate e i relativi conteggi; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; la violazione di tali norme è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte o abbia violato il regime legale della prova, non quando abbia attribuito diversa attendibilità agli elementi acquisiti.
- Questioni nuove, o non trattate nel provvedimento impugnato, non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione se richiedono accertamenti di fatto non compiuti nel merito.
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