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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31054/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata in primo grado e poi in appello per una contravvenzione in materia di armi ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna. Con un unico motivo ha dedotto l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che alla data considerata fosse già decorso il termine quinquennale di prescrizione della contravvenzione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il fatto era commesso il 15/09/2020 e che, per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, occorre distinguere tra prescrizione fino alla sentenza di primo grado e improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. nel giudizio di impugnazione. Ha quindi verificato che la sentenza di primo grado era intervenuta il 18/02/2025, prima del maturare della prescrizione, e che la sentenza di appello era stata pronunciata il 14/04/2026, entro i termini di improcedibilità previsti per l'appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto non maturata la prescrizione, perché la sentenza di primo grado era stata pronunciata prima della scadenza del termine, e ha escluso anche l'improcedibilità dell'azione penale, perché il giudizio di appello si è concluso entro il termine previsto dall'art. 344-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 110/1975

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; dalla sentenza emerge solo che si tratta di una contravvenzione in materia di armi.

  • art. 344-bis c.p.p.

    la mancata definizione di ciascun giudizio di impugnazione entro ciascun termine corrispondentemente fissato (segnatamente, quello di due anni per il giudizio di appello, quello di un anno per il giudizio di cassazione) costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale

    Per i reati ai quali si applica, il superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione determina improcedibilità dell'azione penale.

  • art. 161-bis c.p.

    il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado

    La prescrizione non prosegue oltre la sentenza di primo grado; ai fini dell'estinzione occorre verificare solo il tempo maturato fino a quel momento.

  • art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 134 del 2021

    Ha introdotto l'art. 161-bis c.p. e, con esso, la regola della cessazione della prescrizione alla sentenza di primo grado.

  • art. 2, comma 2, legge n. 134 del 2021

    Ha introdotto l'istituto dell'improcedibilità mediante l'art. 344-bis c.p.p.

  • art. 2, comma 3, legge n. 134 del 2021

    Ha previsto l'applicazione della disciplina dell'improcedibilità ai procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi dal 1° gennaio 2020.

Massime di principio

  • Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, la verifica della prescrizione riguarda il tempo maturato fino alla sentenza di primo grado, poiché con tale pronuncia il corso della prescrizione cessa definitivamente.
  • Per i medesimi reati, dopo la sentenza di primo grado occorre valutare separatamente l'eventuale improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p., con riferimento alla durata del giudizio di impugnazione.
  • Se il ricorso deduce solo la prescrizione ma la sentenza di primo grado è intervenuta prima del decorso del termine, la censura è manifestamente infondata.
  • L'improcedibilità in appello non è configurabile quando il giudizio di secondo grado si sia definito entro il termine biennale previsto dall'art. 344-bis c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieArmiImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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