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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36006/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dal fallimento di una società in liquidazione, dichiarato su istanza di una cooperativa che si affermava creditrice per lavori eseguiti in forza di un contratto di appalto documentato da scrittura privata e fatture. La società, nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, aveva disconosciuto la firma apposta alla scrittura privata e negato di avere mai concluso il contratto. La Corte di appello aveva comunque ritenuto sussistente, ai fini della legittimazione dell'istante, un credito certo e attuale sulla base della documentazione prodotta e aveva poi affermato lo stato di insolvenza valorizzando il divario tra passività e attivo patrimoniale, rideterminando quest'ultimo sulla base di una consulenza tecnica svolta in altra procedura esecutiva immobiliare. In cassazione la società ricorrente deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 1 e 5 l.fall. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente dato per esistente il credito della cooperativa senza prova adeguata e avesse invertito l'onere della prova, onerando la società che contestava il credito di dimostrarne l'inesistenza. Con un secondo motivo censurava la violazione dell'art. 5 l.fall. e il vizio di motivazione, lamentando che l'attivo patrimoniale fosse stato svalutato sulla base di una consulenza espletata in sede esecutiva e senza considerare i redditi ricavabili da un complesso immobiliare in parte locato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento è sufficiente un accertamento incidentale, funzionale alla verifica della legittimazione del creditore istante, e che non si applicano le regole sul disconoscimento e sulla verificazione della scrittura privata proprie del giudizio ordinario; nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva logicamente desunto l'esistenza del credito anche da ulteriori documenti attestanti l'esecuzione delle opere. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a una rivalutazione del merito della consulenza tecnica e perché non confrontato con l'accertamento della Corte di appello circa la mancanza di prova di ulteriori beni o redditi idonei a soddisfare i creditori. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l.fall.

    richiamato insieme all'art. 5 l.fall. per la verifica dei presupposti del fallimento

  • art. 5 l.fall.

    nelle società in liquidazione l'insolvenza va valutata verificando se l'attivo consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali

  • art. 6 l.fall.

    la dichiarazione di fallimento può essere richiesta da uno o più creditori senza necessità di un definitivo accertamento giudiziale del credito, essendo sufficiente un accertamento incidentale ai fini della legittimazione

  • art. 214 c.p.c.

    le regole sul disconoscimento della scrittura privata non si applicano al procedimento per la dichiarazione di fallimento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'onere di provare l'esistenza del credito gravasse sull'istante; la Corte esclude che la sentenza abbia invertito l'onere probatorio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la legittimazione del creditore istante può essere verificata con un accertamento incidentale, senza bisogno di un previo titolo esecutivo o di un definitivo giudicato sul credito.
  • Il disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata non impedisce al giudice fallimentare di valutarne la genuinità e l'efficacia probatoria con gli ampi poteri istruttori officiosi propri del procedimento camerale.
  • L'esistenza del credito posto a base dell'istanza di fallimento può essere desunta, in via incidentale, anche da un complesso di documenti coerenti tra loro che rendano verosimile la fonte negoziale e l'esecuzione della prestazione.
  • Per le società in liquidazione, lo stato di insolvenza si apprezza soprattutto confrontando l'attivo liquidabile con il complesso dei debiti sociali, dovendosi verificare se il patrimonio consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o delle risultanze tecniche di merito.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCompetenza
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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