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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00065/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società cooperativa, già dichiarata fallita dal Tribunale e rimasta soccombente nel reclamo davanti alla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva confermato il fallimento. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 15 l.fall. e omesso esame di una questione decisiva, sostenendo che il giudice delegato aveva disposto una rinnovazione della notifica del ricorso per fallimento, del decreto di comparizione e del verbale d’udienza, ma che tale notificazione sarebbe avvenuta solo a mezzo biglietto di cancelleria, modalità ritenuta inidonea a garantire il contraddittorio e tale da determinare nullità della sentenza. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2545 terdecies c.c. e 2697 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come commerciale l’attività della cooperativa sulla base del solo criterio di economicità dell’impresa. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la specifica vicenda processuale richiamata dal ricorrente non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorso non riproduceva il verbale d’udienza né il contenuto della censura già svolta in reclamo, con violazione del principio di specificità e autosufficienza. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, perché la Corte d’appello si era attenuta ai principi consolidati secondo cui una cooperativa può essere assoggettata a fallimento se svolge in concreto attività commerciale, anche in presenza della finalità mutualistica, e nel caso concreto aveva accertato in fatto l’esercizio di attività di trasporto conto terzi e commercio di autoveicoli usati, oltre alla compravendita di numerosi automezzi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile nel suo complesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il primo motivo non superava il vaglio di specificità e autosufficienza, poiché introduceva una questione processuale non emergente dalla sentenza impugnata e non adeguatamente localizzata negli atti di merito; il secondo motivo era inammissibile perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio per cui la qualità di imprenditore commerciale di una cooperativa dipende dall’effettivo svolgimento di attività economicamente organizzata, e tale accertamento di fatto non era stato scalfito dal ricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 l.fall.

    disciplina il procedimento notificatorio nella fase prefallimentare; la Corte lo richiama per ribadire la validità della notifica eseguita con deposito nella casa comunale quando non sia possibile notificare presso la sede legale.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte richiama i nn. 3 e 5 per qualificare i motivi come deducenti violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma ne esclude l’ammissibilità per difetto di specificità e perché introducono questioni nuove.

  • art. 2545 terdecies c.c.

    consente di assoggettare a fallimento la cooperativa che eserciti attività commerciale in stato di insolvenza; la mutualità non esclude la fallibilità se l’attività concreta è commerciale.

  • art. 2697 c.c.

    è evocato dal ricorrente, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma; il motivo è comunque dichiarato inammissibile.

  • art. 360 bis c.p.c.

    viene richiamato per dichiarare inammissibile il secondo motivo, poiché la questione era già risolta da orientamenti consolidati della Corte.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    consente il raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ne dà atto in dispositivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata, salvo che siano rilevabili d’ufficio; la parte ricorrente deve indicare specificamente dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito e riprodurre gli atti essenziali, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il controllo di legittimità non consente di sollecitare una nuova valutazione dei fatti quando il giudice di merito abbia già accertato in concreto l’attività effettivamente svolta dall’impresa; la censura deve colpire un errore di diritto o un vizio di motivazione nei limiti consentiti.
  • Una società cooperativa può essere qualificata come imprenditore commerciale e, se insolvente, essere soggetta a fallimento quando svolga oggettivamente attività commerciale; la finalità mutualistica non esclude di per sé la natura commerciale dell’attività.
  • Ai fini della fallibilità della cooperativa, rileva l’obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa come proporzione tra costi e ricavi, non essendo necessario un fine di lucro soggettivo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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