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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29896/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva agito con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere la liquidazione del compenso dovutogli per attività di difesa svolta in favore di più clienti in una controversia civile avente ad oggetto la pattuizione di interessi usurari in un contratto di mutuo. Nel corso del giudizio di primo grado, dopo il decesso di due originari convenuti, erano subentrati i loro eredi. Il Tribunale, dopo aver disposto il mutamento del rito in quello previsto per la liquidazione dei compensi degli avvocati, aveva rigettato la domanda ritenendo fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dai clienti, sul presupposto che la sentenza resa nella causa patrocinata avesse evidenziato la negligenza professionale del difensore. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) nullità per incompetenza funzionale del giudice monocratico che aveva trattato la causa, poi decisa dal collegio senza avere assistito alla discussione; 2) violazione delle norme sul rito, per avere il Tribunale trasformato il procedimento sommario introdotto ex art. 702-bis c.p.c. nel procedimento speciale di liquidazione compensi; 3) erronea applicazione delle norme sul compenso professionale, sull'eccezione di inadempimento e sulle prove, per non avere considerato che l'incarico era stato svolto con diligenza; 4) omesso mutamento del rito da sommario a ordinario; 5) erronea statuizione sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo sussistente un vizio di costituzione del giudice: la causa era stata trattata e discussa davanti al giudice monocratico, mentre la decisione era stata assunta dal Tribunale in composizione collegiale da magistrati che non avevano partecipato alla discussione, in violazione dell'art. 276 c.p.c. e con nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 158 c.p.c. Per tale ragione ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione collegiale, anche per le spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo, terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha inoltre ribadito che, nelle controversie di liquidazione dei compensi dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili, la disciplina dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, nel testo applicabile ratione temporis, si estende a tutte le controversie e comporta la decisione in composizione collegiale, con esclusione sia del rito sommario codicistico sia del giudizio ordinario di cognizione.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    difeso in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.

    consente al ricorrente di stare in giudizio personalmente in qualità di avvocato.

  • art. 702-bis c.p.c.

    la domanda era stata introdotta con ricorso sommario; la Corte rileva che, in materia di liquidazione compensi dell'avvocato, tale introduzione dà luogo al procedimento sommario speciale disciplinato dal d.lgs. n. 150/2011, non al rito ordinario.

  • art. 702-ter c.p.c.

    la censura relativa al mancato mutamento del rito è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 2233 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa al compenso professionale; non è esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 1460 c.c.

    richiamato per l'eccezione di inadempimento opposta dai clienti, ritenuta dal Tribunale fondata; la Corte non entra nel merito per assorbimento.

  • art. 2712 c.c.

    richiamato nel terzo motivo dal ricorrente in tema di prova documentale; non esaminato nel merito.

  • art. 2719 c.c.

    richiamato nel terzo motivo dal ricorrente in tema di prova documentale; non esaminato nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per asserito omesso esame della domanda/questioni; non esaminato nel merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione delle prove; non esaminato nel merito.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo contro la condanna alle spese; motivo assorbito.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    menzionato come base della condanna nella precedente sentenza richiamata nel giudizio di merito; non costituisce oggetto di statuizione della Corte di cassazione.

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    la disciplina della liquidazione dei compensi degli avvocati per prestazioni giudiziali civili si applica a tutte le controversie della materia; la decisione spetta al tribunale in composizione collegiale ed è escluso il ricorso al rito sommario codicistico e al giudizio ordinario di cognizione.

  • artt. 28 l. n. 794/1942

    richiamati quale base del rito speciale poi applicato dal Tribunale; il loro riferimento è assorbito dal principio sull'applicazione del procedimento speciale di liquidazione compensi.

  • art. 276 c.p.c.

    la decisione da parte di un collegio diverso da quello che aveva assistito alla discussione integra violazione della norma e vizio di costituzione del giudice.

  • art. 158 c.p.c.

    il vizio di costituzione del giudice è causa di nullità del provvedimento e, se rilevato in cassazione, impone la cassazione con rinvio.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel primo motivo a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa; non è autonomamente scrutinato.

Massime di principio

  • Nelle controversie per la liquidazione dei compensi dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili, la disciplina speciale prevista dall'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, nel testo applicabile ratione temporis, opera in via generale e prevale sul rito codicistico sommario e su quello ordinario di cognizione.
  • Se la causa è discussa davanti a un giudice monocratico ma la decisione viene deliberata da un collegio diverso, si verifica un vizio di costituzione del giudice per violazione dell'art. 276 c.p.c., con nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 158 c.p.c.
  • Nei procedimenti di liquidazione del compenso dell'avvocato il Tribunale deve decidere in composizione collegiale; è tollerabile solo la delega al singolo giudice per incombenti istruttori, non la decisione finale da parte di un collegio che non abbia partecipato alla discussione.
  • L'accoglimento di un motivo che investe un vizio di costituzione del giudice assorbe le ulteriori censure attinenti al rito e al merito, che dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio.
  • Quando la cassazione rileva un vizio di costituzione del giudice nel provvedimento di merito, la causa va rinviata al giudice che ha pronunciato in unico grado, in diversa composizione, per una nuova decisione anche sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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