Cassazione Civile, Ordinanza n. 14262/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento contestando, in tema di reddito d'impresa, la violazione del principio di competenza ex art. 75 TUIR ratione temporis vigente (ora art. 109 d.P.R. n. 917/1986), con riferimento a premi, sconti, abbuoni e resi che, secondo l'Ufficio, erano di competenza del periodo d'imposta 2001 ma che la contribuente aveva imputato all'esercizio successivo. In primo grado l'avviso era stato annullato solo quanto alle sanzioni; in appello la decisione era stata riformata in favore della contribuente e l'atto impositivo era stato annullato integralmente. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 75 TUIR, sostenendo che i requisiti della certezza e obiettiva determinabilità devono verificarsi entro la chiusura dell'esercizio, anche se la loro conoscenza avviene successivamente, e che la CTR aveva erroneamente escluso la competenza del 2001 perché la liquidazione da parte del fornitore era avvenuta solo nell'anno seguente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, in tema di reddito d'impresa, la regola dell'imputazione per competenza ex art. 109 TUIR opera fino a quando ricavi e costi non siano ancora noti al momento della redazione e presentazione della dichiarazione, ponendosi come criterio volto a conciliare competenza ed esigibilità pratica dell'adempimento fiscale. Non essendo emerse ragioni per cassare la decisione di merito, il ricorso è stato rigettato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità; la Corte ha anche precisato che non si applicava l'ulteriore contributo unificato per la parte pubblica ammessa a prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 75 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La norma è stata letta come regola di competenza che richiede che i componenti di reddito siano esistenti o oggettivamente determinabili entro l'esercizio; tuttavia, l'imputazione non può essere pretesa quando ricavi o costi non siano ancora noti alla chiusura dell'esercizio e al momento della dichiarazione.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
ora trasposto nell'art. 109
È richiamato come disposizione attuale corrispondente al precedente art. 75, nella quale il principio di competenza va interpretato in modo da non gravare il contribuente di un onere eccessivamente difficile da rispettare.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
La Corte sottolinea che la ricorrente, sotto l'apparenza della violazione di legge, chiedeva in realtà una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In tema di reddito d'impresa, l'imputazione per competenza dei ricavi e dei costi richiede che essi siano esistenti o oggettivamente determinabili entro l'esercizio di riferimento, ma il relativo conteggio non può essere imposto quando tali componenti non siano ancora noti al momento della redazione e presentazione della dichiarazione.
- La violazione del principio di competenza non sussiste quando la contestazione fiscale attenga a uno scostamento meramente formale dalla disciplina applicabile e non produca una sottrazione di materia imponibile.
- In cassazione non è ammissibile trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito della controversia; il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione delle risultanze fattuali e dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
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