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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23773/2021 del 02/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva domandato, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo non credibili e contraddittorie le dichiarazioni rese sulle ragioni dell'espatrio e insussistente, nella zona di provenienza (Edo State, Nigeria), una situazione di violenza indiscriminata idonea a integrare la protezione sussidiaria; aveva inoltre escluso elementi sufficienti a fondare la protezione umanitaria. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo, si denunciava violazione degli artt. 116 c.p.c. e 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007, lamentando che il giudice di merito avesse valutato in modo erroneo la credibilità del richiedente, sopravvalutando incongruenze e non applicando correttamente i criteri legali di apprezzamento delle dichiarazioni; con il secondo, si deduceva violazione degli artt. 1 e 14 d.lgs. n. 251/2007 e dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che la Corte territoriale avesse escluso senza adeguato fondamento sia il rischio derivante dal conflitto in Nigeria sia la rilevanza del livello di integrazione raggiunto in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una nuova valutazione del merito delle dichiarazioni del richiedente e non individuava un omesso esame di fatti decisivi; ha altresì ribadito che il giudizio di credibilità del richiedente protezione è apprezzamento di fatto censurabile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha reputato inammissibile perché le censure sulla protezione sussidiaria chiedevano un riesame delle fonti informative e dell'accertamento svolto dalla Corte territoriale; le doglianze sulla protezione umanitaria sono state considerate nuove o comunque non specificamente veicolate nei precedenti gradi di merito. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, in considerazione della limitata attività difensiva del Ministero. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato quale parametro invocato dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta a sollecitare una rivisitazione del merito e non un errore di valutazione processualmente sindacabile in cassazione.

  • art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007

    La valutazione di credibilità del richiedente deve avvenire secondo i criteri legali previsti dalla norma, ma l'esito di tale valutazione resta un apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • artt. 1 e 14 d.lgs. n. 251/2007

    Norme invocate per contestare il diniego della protezione sussidiaria; la Corte ha rilevato che le doglianze tendevano a un riesame del giudizio di fatto sulla situazione del Paese di origine.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Invocato in relazione alla protezione umanitaria; la Corte ha escluso la specifica deduzione e la previa allegazione in giudizio delle circostanze poste a fondamento della censura.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sulla valutazione di credibilità e sugli accertamenti di fatto è consentito solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non mediante una generica richiesta di nuova valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione di credibilità del richiedente protezione internazionale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione non può essere sostituita da una nuova lettura delle dichiarazioni, salvo il limite dell'omesso esame di un fatto decisivo.
  • Le censure contro il diniego della protezione sussidiaria non possono risolversi nella contrapposizione di fonti informative alternative a quelle utilizzate dal giudice territoriale, se ciò comporta soltanto una richiesta di riesame del merito.
  • Per la protezione umanitaria non è sufficiente allegare in cassazione circostanze non esaminate dal giudice di merito: occorre che esse risultino specificamente dedotte e valutate nei gradi precedenti.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare l'apprezzamento delle prove e degli elementi fattuali senza individuare un vero vizio di legittimità, esso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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