Sentenza n. 50/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto valido per lo svolgimento di un tirocinio di 180 giorni, aveva presentato domanda di permesso di soggiorno per tirocinio il 1° febbraio 2023. La Questura ha deciso soltanto il 22 novembre 2023, quando il visto e il periodo semestrale di tirocinio erano scaduti, archiviando l'istanza per tale ragione. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto, nonché il difetto di istruttoria. Ha sostenuto che, se la domanda fosse stata esaminata tempestivamente, avrebbe potuto ottenere il permesso per tirocinio e, dopo la conclusione del tirocinio, chiederne la conversione in permesso per lavoro subordinato. Ha inoltre dedotto che la Questura, considerato il ritardo imputabile all'amministrazione, avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti alla luce della situazione esistente al momento della decisione e verificare anche la possibilità di rilascio di un titolo ad altro fine.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che la Questura ha archiviato l'istanza sulla sola base della sopravvenuta scadenza del tirocinio, senza svolgere l'istruttoria necessaria sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso e senza inviare il preavviso di rigetto. La scadenza del tirocinio dipendeva dal ritardo dell'amministrazione, che aveva deciso oltre nove mesi dopo la presentazione della domanda. Se il procedimento fosse stato tempestivamente istruito e il permesso fosse stato rilasciato nei termini, l'interessato avrebbe potuto chiederne la conversione in permesso per lavoro, ove ricorrenti i relativi requisiti. Il provvedimento è stato quindi annullato e la Questura è stata obbligata a rideterminarsi entro sessanta giorni, nel contraddittorio con l'interessato, verificando se al momento della domanda sussistessero i requisiti per il permesso per tirocinio. In caso positivo, il permesso dovrà intendersi rilasciato ora per allora, esclusivamente per consentire la richiesta di conversione in permesso per lavoro presso lo Sportello unico per l'immigrazione, da presentare entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento favorevole. L'amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Il preavviso di rigetto costituisce garanzia partecipativa nel procedimento; il TAR ha rilevato che non è stato comunicato all'interessato prima dell'archiviazione.
art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno per motivi di formazione “può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”
Il permesso per motivi di formazione può essere convertito in permesso per lavoro prima della scadenza, al ricorrere dei presupposti normativi.
art. 14, comma 6, d.P.R. 394/1999
la conversione di un permesso per motivi di formazione in permesso per lavoro “è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto”
La conversione del permesso per formazione in permesso per lavoro presuppone la conclusione del tirocinio o del corso di formazione.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione decide tardivamente su una domanda di permesso di soggiorno per tirocinio, non può archiviare l'istanza per la sola sopravvenuta scadenza del tirocinio se tale scadenza dipende dal ritardo amministrativo; deve accertare nel merito la sussistenza dei presupposti originari per il rilascio del titolo.
- La sopravvenuta scadenza del periodo di tirocinio non elimina l'interesse del richiedente all'esame della domanda, qualora l'accertamento positivo possa consentire la conversione del permesso per tirocinio in permesso per lavoro, ove ricorrano i relativi requisiti.
- L'amministrazione che deve decidere su una domanda di permesso per tirocinio è tenuta a svolgere l'istruttoria sui presupposti del titolo e, prima di adottare un provvedimento sfavorevole di archiviazione o diniego, a garantire il contraddittorio procedimentale mediante il preavviso di rigetto, quando previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990.
- In caso di accertamento giudiziale o amministrativo successivo della sussistenza dei requisiti per un permesso di soggiorno per tirocinio ormai scaduto, il titolo può essere riconosciuto ora per allora, esclusivamente per consentire la presentazione della domanda di conversione in permesso per lavoro e non per legittimare un nuovo periodo di permanenza finalizzato allo svolgimento del tirocinio.
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