Cassazione Civile, Ordinanza n. 18717/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione; contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 con cui l'Ufficio, ritenuta inattendibile la contabilità e valorizzata l'antieconomicità della gestione di impresa, ha recuperato a tassazione maggiori ricavi. Il contribuente ha impugnato l'atto, ottenendo in appello l'accoglimento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione delle norme sull'accertamento induttivo e lamentando che la CTR non avrebbe valutato complessivamente gli elementi fattuali posti a base della pretesa, in particolare il comportamento antieconomico dell'attività. Parallelamente, il contribuente ha impugnato il diniego di definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 119/2018, fondato dall'Ufficio sulla pendenza di un procedimento penale relativo alla presunta falsità della sentenza di merito e al rischio di futura revocazione: il contribuente ha dedotto che la definizione agevolata non attribuisce discrezionalità all'Amministrazione, che il diniego si fonda su una mera ipotesi accusatoria e su una motivazione insufficiente, e che la sentenza della CTR conserva efficacia fino a eventuale revocazione.
La decisione
La Corte esamina prioritariamente il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, lo accoglie ritenendo illegittimo il provvedimento perché non può essere negata la definibilità della lite solo per la pendenza di un procedimento penale non definito con giudicato. Richiama il principio per cui, fino a eventuale revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 6, c.p.c., la decisione di merito continua a spiegare effetti e la lite resta pendente e definibile. Poiché il contribuente aveva presentato tempestiva istanza e versato la prima rata, la Corte dichiara estinto il giudizio relativo alla definizione agevolata. Quanto al ricorso dell'Agenzia contro la sentenza della CTR, il testo fornito non consente di ricostruire una pronuncia finale espressa su tale impugnazione all'interno del dispositivo trascritto; l'esito complessivo ricavabile è che il ricorso del contribuente sul diniego è accolto e la controversia agevolata è definita, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata dall'Ufficio per fondare l'accertamento induttivo in presenza di contabilità ritenuta inattendibile e di elementi sintomatici come l'antieconomicità della gestione.
art. 54, primo e secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma richiamata per l'accertamento IVA sulla base di elementi presuntivi e dell'inattendibilità della contabilità.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Disciplina la definizione agevolata delle liti pendenti; la Corte afferma che la definibilità dipende dalla pendenza della lite e non può essere esclusa per la sola esistenza di un procedimento penale non ancora definito con giudicato.
art. 6, comma 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto.
art. 6, comma 8, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Richiamato in relazione agli adempimenti necessari per la domanda di definizione agevolata.
art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Attribuisce alla Corte una speciale competenza a decidere sul diniego di definizione agevolata quando l'istanza è proposta nelle more del giudizio di legittimità.
La Corte afferma che, se in futuro fosse accertata in via definitiva la falsità/dolosa formazione della sentenza, l'Amministrazione potrebbe proporne revocazione.
Massime di principio
- Nella disciplina della definizione agevolata delle liti, la pendenza della controversia va valutata con riferimento all'esistenza di un'iniziativa giudiziaria non ancora definitivamente dichiarata inammissibile, non alla preventiva verifica della sua ritualità o fondatezza.
- Il diniego di definizione agevolata non può essere fondato sulla sola pendenza di un procedimento penale relativo alla sentenza impugnata, se tale procedimento non sia ancora definito con provvedimento passato in giudicato.
- Fino a eventuale revocazione, la sentenza di merito conserva efficacia e può costituire base per la definizione agevolata della lite; l'Amministrazione, se del caso, potrà agire in revocazione solo dopo l'accertamento definitivo dei presupposti di cui all'art. 395, n. 6, c.p.c.
- La definizione agevolata si perfeziona con la domanda e con il tempestivo pagamento della prima rata o dell'importo dovuto; in tal caso il giudizio relativo alla definizione viene dichiarato estinto.
- La mera antieconomicità della gestione, ove contestata in sede di accertamento, deve essere valutata insieme agli altri elementi istruttori per verificare la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni poste a base della pretesa tributaria.
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