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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25035/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia tra le parti traeva origine da due decreti ingiuntivi con i quali il Tribunale di Bari aveva ingiunto all’ente territoriale il pagamento di somme complessivamente rilevanti in favore dell’ente di studi. L’ente territoriale aveva proposto opposizione e domande riconvenzionali. I giudizi riuniti erano stati sospesi nel 2009 in attesa della definizione del processo penale riguardante il presidente e altri dirigenti dell’ente creditore. Dopo la pronuncia della Corte di cassazione penale, che aveva annullato con rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p. la sentenza d’appello penale limitatamente agli effetti civili, l’ente creditore aveva chiesto la dichiarazione di estinzione dei giudizi civili sospesi per mancata riassunzione nel termine previsto dall’art. 297 c.p.c. Il tribunale aveva invece riammesso la causa sul ruolo, revocato i decreti ingiuntivi e accolto le domande riconvenzionali dell’ente territoriale. La Corte d’appello, accogliendo l’impugnazione dell’ente creditore, aveva dichiarato estinti i giudizi riuniti e dichiarato esecutivi i decreti ingiuntivi, ritenendo cessata la causa di sospensione al deposito della sentenza penale di legittimità del 29 ottobre 2018. L’ente territoriale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 336, comma 2, c.p.c. e di norme e principi processuali, sostenendo che la sentenza penale non fosse definitiva e che il giudizio civile fosse stato tempestivamente riassunto. Con il secondo ha contestato l’applicazione del principio di immanenza della costituzione di parte civile e la ritenuta conoscibilità della sentenza penale da parte dell’ente territoriale, deducendo di non aver ricevuto comunicazioni dalla cancelleria e di aver acquisito conoscenza della definizione del procedimento penale soltanto con la comparsa depositata dall’ente creditore nel giugno 2019.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, oltre al generico richiamo a norme e principi di rito, non consentiva di individuare con precisione le disposizioni asseritamente violate, né risultava specificamente riferito alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre rilevato che le doglianze erano disarticolate, generiche e non adeguatamente confrontate con la ratio decidendi della Corte d’appello, fondata sulla cessazione della sospensione al deposito della sentenza penale di legittimità e sul mancato tempestivo esercizio della facoltà di riassunzione. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che la costituzione di parte civile, effettuata in primo grado con procura speciale, produce effetti in ogni stato e grado del processo penale, anche se la parte civile non compare personalmente o non deposita nuove conclusioni nel giudizio di legittimità. Ne consegue che la parte civile deve considerarsi presente nel processo penale e non può invocare l’assenza di una comunicazione personale della sentenza. Nel caso concreto, il deposito della sentenza penale di cassazione era idoneo a rendere legalmente conoscibile la cessazione della causa di sospensione e a far decorrere il termine per la riassunzione del giudizio civile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e del subprocedimento ex art. 373 c.p.c., oltre all’eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 297 c.p.c.

    Il termine per la prosecuzione o riassunzione del processo sospeso decorre dalla cessazione della causa di sospensione e, secondo i principi richiamati dalla Corte, dalla conoscenza legale di tale cessazione da parte delle parti.

  • art. 307 c.p.c.

    È richiamato dalla Corte d’appello quale fondamento della dichiarazione di estinzione dei giudizi riuniti per mancata tempestiva riassunzione.

  • art. 336 c.p.c.

    La ricorrente ne ha denunciato la violazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e mancata riferibilità alla decisione impugnata.

  • art. 3 c.p.p.

    È richiamato nella ricostruzione della disciplina della sospensione del processo civile per pregiudizialità penale.

  • art. 622 c.p.p.

    È la disposizione in base alla quale la Corte di cassazione penale aveva annullato con rinvio al giudice civile competente la sentenza penale limitatamente agli effetti civili; il giudizio civile di rinvio è autonomo rispetto al processo penale dal quale trae origine.

  • art. 100 c.p.p.

    La costituzione di parte civile effettuata con procura speciale in primo grado produce effetti in ogni stato e grado del processo penale, anche per la resistenza alle impugnazioni e la presentazione delle conclusioni.

  • art. 523 c.p.p.

    La mancata comparizione della parte civile o il mancato deposito di conclusioni scritte nel giudizio penale non comportano la revoca della costituzione già effettuata.

  • art. 373 c.p.c.

    La Corte liquida anche le spese del subprocedimento svoltosi ai sensi di tale disposizione.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo, mediante richiami generici a norme e principi di rito, non consente di individuare con precisione le disposizioni asseritamente violate e di delimitare le questioni sottoposte alla Corte.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; sono inammissibili le doglianze disarticolate o generiche che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La costituzione di parte civile effettuata in primo grado con procura speciale produce effetti in ogni stato e grado del processo penale. La mancata comparizione della parte civile o il mancato deposito di nuove conclusioni nel giudizio di appello o di cassazione non determinano, di per sé, la revoca della costituzione.
  • La parte civile costituita nel processo penale deve considerarsi presente anche nei gradi ai quali non partecipi personalmente; pertanto, la conoscenza legale degli atti e degli eventi processuali rilevanti può prodursi nei suoi confronti secondo le regole proprie della partecipazione al processo.
  • Quando il processo civile è sospeso per pregiudizialità penale, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione. Per la parte civile costituita, tale conoscenza può derivare dalla pubblicazione o dalla lettura del provvedimento penale conclusivo, senza necessità di una comunicazione personale ulteriore.
  • Il giudizio civile di rinvio previsto dall’art. 622 c.p.p. è strutturalmente e funzionalmente autonomo rispetto al processo penale dal quale deriva; la sua pendenza non impedisce necessariamente che venga meno la causa di sospensione del distinto giudizio civile sospeso, quando la sospensione era stata disposta in relazione all’accertamento della responsabilità penale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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