Cassazione Civile, Ordinanza n. 00766/2025 del 12/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio aveva notificato a una contribuente un invito a fornire giustificativi in relazione al possesso di beni indice di capacità contributiva e allo scostamento tra i redditi dichiarati e il reddito sinteticamente determinabile per l'anno d'imposta 2009. L'accertamento, che rideterminava un reddito complessivo di euro 123.150,00, diveniva definitivo per mancata impugnazione nei termini. La contribuente sosteneva di avere avuto conoscenza dell'accertamento solo più tardi, in occasione della notifica dell'atto di presa in carico di Equitalia affisso all'albo del Comune, e chiedeva in autotutela l'annullamento dell'avviso, ma l'Ufficio negava. I ricorsi proposti contro il diniego di autotutela e contro l'atto di presa in carico venivano respinti in primo grado e poi in appello; contro la sentenza di secondo grado la contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa riunione dei giudizi e conseguente duplicazione delle spese; 2) contraddittorietà della decisione sulla mancata conoscenza dell'avviso e sulla tardività dell'istanza di rimessione in termini; 3) erronea declaratoria di inammissibilità della rimessione in termini, deducendo che la relativa istanza era stata proposta anche nel ricorso introduttivo oltre che in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse all'impugnazione, poiché non era stato indicato quale concreto pregiudizio derivasse dalla mancata riunione dei procedimenti. Ha dichiarato inammissibili e infondati il secondo e il terzo motivo: inammissibili per la parte in cui censuravano il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., poiché operava il regime della doppia conforme; infondati perché la CTR aveva motivato in modo sufficiente sulla correttezza della notifica e sulla tardività della richiesta di rimessione in termini, istituto che richiede una reazione tempestiva della parte una volta conosciuta la decadenza. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo come parametro di censura, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione, rilevando l'assenza di un concreto interesse all'impugnazione rispetto alla mancata riunione dei giudizi.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla mancata riunione dei procedimenti; la Corte non ha accolto la censura per difetto di interesse concreto.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
È stata dichiarata inammissibile la doglianza ex n. 5 per effetto della doppia conforme; le ulteriori censure sono state esaminate e respinte perché la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente e non apparente.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Applicato alla fattispecie per precludere il sindacato in cassazione sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
Richiamato quale fonte della disciplina della doppia conforme e della limitazione al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
La rimessione in termini è stata ritenuta inammissibile/tardiva perché richiede che la parte si attivi tempestivamente una volta conosciuta la decadenza non imputabile.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente nei motivi, ma non fondativo dell'accoglimento; il giudizio è stato deciso sulla base dei principi processuali sulla motivazione e sulla rimessione in termini.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tempestività dell'impugnazione, senza esito favorevole.
art. 14 l. 7 gennaio 1982, n. 890
La questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento a tale norma è stata dichiarata manifestamente infondata e irrilevante ai fini della decisione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per affermare che la mancanza o l'estrema concisione della motivazione comporta nullità solo quando renda impossibile individuare thema decidendum e ragioni della decisione.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il requisito della motivazione della sentenza, applicabile anche al processo tributario.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il rinvio alle norme del codice di rito compatibili nel processo tributario.
Richiamato in via generale sui presupposti della rimessione in termini, ritenuta subordinata a causa non imputabile e tempestiva attivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- L'interesse all'impugnazione deve tradursi in una concreta utilità derivante dalla rimozione della decisione censurata; non basta un mero interesse astratto a una diversa soluzione giuridica.
- In presenza di "doppia conforme" il vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione quando il giudice di appello confermi la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto.
- Per superare il limite della doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La motivazione è apparente solo quando sia tale da impedire la ricostruzione del thema decidendum e delle ragioni della decisione; una motivazione concisa ma intellegibile è sufficiente.
- La rimessione in termini presuppone che la decadenza sia dipesa da causa non imputabile e che la parte si attivi con tempestività, ossia in un termine ragionevole dalla conoscenza dell'impedimento o della decadenza.
- Nel processo tributario trovano applicazione, in quanto compatibili, i principi del codice di procedura civile in tema di motivazione della sentenza e rimessione in termini.
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