Cassazione Penale, Sentenza n. 10065/2025 del 13/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la riforma in appello della sentenza di primo grado per vari profili: 1) vizio della motivazione sulla qualificazione della sostanza e sulla destinazione allo spaccio, lamentando che non tutte le bustine sequestrate furono analizzate e che molti oggetti rinvenuti potevano avere uso lecito; contestava inoltre l'interpretazione del taglio delle banconote come segno di provento del reato e la mancata considerazione della possibile pertinenza delle banconote alla convivente; 2) violazione del divieto di reformatio in pejus e erronea applicazione dell'art. 133 c.p. nella rideterminazione della pena dopo la riqualificazione del fatto; 3) illegittima confisca del denaro, con mancata motivazione e imposizione indebita dell'onere della prova sulla provenienza lecita del denaro in contrasto con l'art. 240 c.p.; 4) richiesta di riconoscimento di una causa di non punibilità o attenuazione ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per assenza di precedenti e mancanza di prova di cessione a terzi. Sono inoltre stati depositati nuovi documenti a sostegno dei motivi 2 e 3.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte riguardante questioni di fatto non devolute in appello e ha ritenuto infondata la censura sulla riqualificazione e sul maggior trattamento sanzionatorio (secondo motivo), confermando che il giudice d'appello può rideterminare la pena quando riqualifica il fatto in reato diverso. Ha invece accolto il terzo motivo, constatando che la confisca della somma di denaro era stata disposta senza rispettare i presupposti di cui all'art. 240 c.p. e che non si poteva far gravare sull'imputato l'onere di giustificare la provenienza lecita del denaro. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro, con ordine di dissequestro e restituzione all'avente diritto. Il ricorso è stato rigettato per il resto. Sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5
La Corte ha considerato applicabile la norma nella riqualificazione del fatto, ma ha richiamato che la confisca collegata al reato previsto da questo comma può essere effettuata solo se sussistono le condizioni generali previste dall'art. 240 c.p.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1
Citato nel confronto tra le diverse fattispecie di reato previste dallo stesso capo normativo per motivare la legittimità della riqualificazione operata in appello
La Corte ha affermato che la riqualificazione del reato in appello e la conseguente nuova determinazione della pena non violano il divieto di reformatio in pejus quando si tratta di reato autonomamente distinto e non si è vincolati al trattamento sanzionatorio calibrato sul reato originariamente ritenuto
La Corte ha richiamato che la confisca per reati di detenzione ai fini di spaccio richiede il rispetto dei presupposti generali di cui all'art. 240 c.p. e che non è ammissibile trasferire sull'imputato l'onere di provare la lecita provenienza del denaro senza adeguata motivazione
Decreto Legge n. 306 del 1992, art. 12-sexies (convertito nella L. n. 356 del 1992)
art. 12-sexies D.L. n. 306/1992 conv. L. n. 356/1992
La Corte ha chiarito che non può giustificare la confisca prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 5, il ricorso alla disciplina dell'art. 12-sexies, quando le condizioni dell'art. 240 c.p. non sono state valutate e motivate
Codice di procedura penale, art. 626
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia di annullamento della confisca
Massime di principio
- La confisca di denaro collegata a reati di droga richiede il rispetto dei presupposti dell'art. 240 c.p.; non è sufficiente un'affermazione generica del collegamento tra denaro e stupefacenti e non può essere imposto all'imputato l'onere di provare la lecita provenienza senza adeguata motivazione
- Quando l'appello comporta una riqualificazione del fatto in reato diverso e autonomo, il giudice di appello può rideterminare la pena anche in pejus rispetto al primo grado senza violare il divieto di reformatio in pejus, essendo il trattamento sanzionatorio autonomo per la nuova fattispecie
- Questioni di merito non devolute al giudice d'appello (valutazioni di fatto che non sono state oggetto di discussione o impugnazione in appello) sono inammissibili in Cassazione come motivo autonomo di censura
- La presenza di strumenti idonei al confezionamento, l'occultamento in più pezzi e la consistente quantità di sostanza possono giustificare, in concreto, la conclusione circa la destinazione allo spaccio, purché la motivazione del giudice sia congrua e specifica
- Le istanze generiche o prive di specifica motivazione in Cassazione (per esempio richieste di riconoscimento di cause di non punibilità senza puntuale sviluppo probatorio o giuridico) rischiano di essere dichiarate non devolute o inammissibili
- L'apporto della giurisprudenza può essere decisivo per chiarire limiti e criteri di applicazione di norme sulla confisca e sulla determinazione della pena dopo riqualificazioni: verificare sempre i precedenti citati per orientare la difesa
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