Cassazione Penale, Sentenza n. 15950/2024 del 17/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del 17/11/2022 del Tribunale di Messina che aveva dichiarato l'Amovilla colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (smaltimento/sottrazione di rifiuti senza autorizzazione) e lo aveva condannato a 3.000 euro di ammenda. Il ricorrente deduceva: 1) assoluzione per insufficienza di prove/insussistenza del fatto; 2) mancanza degli elementi costitutivi del reato e tenuità del fatto per mera occasionalità (assenza di abitualità/organizzazione); 3) eccessività della pena (erroneo riferimento a quattro mesi di reclusione e rigetto delle attenuanti generiche).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: le sentenze di condanna che hanno applicato la sola pena dell'ammenda sono inappellabili ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.; l'appello, se proposto, può essere convertito in ricorso per cassazione solo se il contenuto è inquadrabile nei motivi di cui all'art. 606, comma 1, c.p.p.; le censure prospettate erano in massima parte rimesse al merito e richiedevano valutazione di fatto (depositions e apprezzamenti probatori) non assoggettabili a revisione in sede di legittimità, dunque inammissibili; la contestazione della mera occasionalità non esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006; la richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. era formulata in termini meramente assertivi e non superava la valutazione del Tribunale che aveva documentato il disagio arrecato alla collettività; la lamentela sulla pena risultava basata su un refuso (riferimento errato a quattro mesi di reclusione) ed era comunque infondata rispetto all'ammenda di 3.000 euro. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1
La fattispecie di smaltimento/sottrazione di rifiuti senza autorizzazione (comma 1) può integrarsi anche per condotte occasionali; non è necessaria l'abitualità o una struttura organizzata.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 3
Riferito in motivazione per chiarire la diversa contestazione iniziale (discarica non autorizzata) rispetto alla condanna effettiva (comma 1).
cod. proc. pen., art. 593, comma 3
Le sentenze di condanna con applicazione della sola pena dell'ammenda sono inappellabili; se comunque viene proposto appello, è possibile la conversione in ricorso per cassazione purché le doglianze rientrino nell'ambito dell'art. 606 c.p.p.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1
La Corte di cassazione valuta se le doglianze presentate nell'atto d'impugnazione rientrano nelle materie di legittimità consentite; le censure di fatto e le nuove valutazioni probatorie non sono esaminabili in cassazione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede un concreto accertamento della diminuita offensività e della scarsa pericolosità sociale; la mera affermazione di occasionalità non è sufficiente.
In caso di inammissibilità del ricorso, è possibile imporre al ricorrente l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove non sussistano elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Le sentenze di condanna che infliggono solo l'ammenda sono inappellabili: se viene comunque proposto appello, il giudice d'appello può limitarsi a rilevare la volontà di impugnare e trasmettere per la conversione; la Corte di cassazione verificherà la rilevanza giuridica delle doglianze.
- In Cassazione non sono esaminabili questioni che impongono una nuova valutazione del fatto o della prova (depositions, apprezzamenti probatori): tali censure sono inammissibili quando mascherano un riesame del merito.
- La configurabilità del reato ambientale di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione non è esclusa dalla mera occasionalità della condotta; occorre valutare l'effetto concreto dell'illecito (es. disagio alla collettività).
- La richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede una argomentazione specifica e circostanziata: non basta richiamare l'assenza di abitualità.
- Errori materiali o refusi nell'atto di impugnazione non sempre modificano la valutazione della Corte: va valutata la sostanza del gravame rispetto alla sentenza impugnata.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e imporre un versamento alla Cassa delle ammende secondo criteri equitativi.
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