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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44858/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva respinto l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per tentata estorsione pluriaggravata. I motivi dedotti: violazione dell'art. 606 lett. b) e d) c.p.p. e degli artt. 273, 274, 275 c.p.p. per mancata autonoma valutazione del G.I.P. (motivazione per relationem); motivazione carente e contraddittoria sulla gravità indiziaria (capo n.8) e mancata risposta alle memorie difensive; errata valutazione delle intercettazioni tra terzi (assenza di fonte qualificata e riscontri); gli atti sarebbero meri atti preparatori e non tentativo punibile; contestata l'applicazione di aggravanti in assenza di specifica contestazione associativa; violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. relativamente alle esigenze cautelari e mancata applicazione di misure meno afflittive. Motivi aggiunti: sopravvenienza di dichiarazioni favorevoli (Zambaldo) e sentenza della Cassazione favorevole a coindagato Rizzo Rosolino.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto legittima la motivazione "per relationem" del G.I.P. in quanto il Tribunale del riesame aveva compiuto una valutazione autonoma e differenziata, evidenziando anche l'esclusione della gravità indiziaria per altro capo (n.9). Ha giudicato corretta la valutazione della gravità indiziaria basata su plurime conversazioni in cui Piraino veniva indicato come autore delle richieste estorsive e sulla attendibilità delle fonti. Le doglianze sulle esigenze cautelari sono state respinte, tenuto conto della condanna definitiva del ricorrente per l'art. 416-bis e della presunzione relativa di pericolosità per i reati contestati. Le emergenze probatorie sopravvenute non possono essere valutate in questa sede di legittimità avverso un provvedimento di riesame; la decisione su diversa posizione di un coindagato non rileva per Piraino. Conseguenze: dichiarata l'inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; adempimenti di cancelleria ex art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen. (lett. b), d), c), e) e comma terzo)

    La Corte ha applicato le regole di ammissibilità e di censura dei motivi in cassazione: ha ritenuto manifestamente infondati i motivi e richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito (controllo di congruenza e logicità della motivazione)

  • art. 273, 274, 275 cod.proc.pen. (motivazione del G.I.P.)

    La motivazione "per relationem" è ammessa quando il giudice richiama la ricostruzione del P.M. ma poi compie autonome valutazioni; nel caso era sufficiente perché il tribunale del riesame aveva effettuato valutazione distinta

  • art. 416-bis cod.pen.

    La condanna definitiva per reati associativi (416-bis) è rilevante ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e della presunzione relativa di pericolosità

  • art. 173 disp.att. c.p.p.

    Uso procedurale per il riassunto dei motivi in cassazione (richiamo formale dei motivi nel ricorso)

  • art. 310 cod.proc.pen.

    La Corte ricorda che eventuali nuove richieste probatorie o valutazioni di sopravvenienze possono essere dedotte in sede di istanze successive o di appello ex art. 310 e non in questa sede di legittimità sul riesame

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Applicazione delle norme relative alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese processuali)

  • art. 94 comma 1-ter disp.att. c.p.p.

    Disposizioni amministrative per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione

  • Sez. U. n. 11 del 22/03/2000 (Rv. 215828 - 01)

    Richiamata per delimitare il ruolo della Corte di legittimità nella verifica della motivazione sulle misure cautelari: controllo della congruenza logica e del rispetto dei principi giuridici nella valutazione degli elementi indizianti

Massime di principio

  • La motivazione "per relationem" del G.I.P. è ammissibile se il giudice del riesame o del merito compie poi una valutazione autonoma e specifica: non è sufficiente censurare il mero richiamo alla ricostruzione del P.M. senza dimostrare l'assenza di valutazione propria
  • In cassazione contro provvedimenti di riesame il sindacato è limitato: la Corte verifica la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione ma non può rinnovare la valutazione di merito né proporre una diversa interpretazione dei fatti se la motivazione è logicamente sostenibile
  • Le intercettazioni tra terzi e la loro utilizzabilità sono valutate in funzione della coerenza, dei riscontri e dell'attendibilità delle fonti: la mancanza di "fonte qualificata" può essere dedotta, ma la censura deve dimostrare un'illogicità o un'assenza totale di riscontri nella motivazione impugnata
  • Le esigenze cautelari trovano rafforzamento quando ricorre una condanna definitiva per reati associativi (art. 416-bis); tale circostanza alimenta la presunzione relativa di pericolosità dell'imputato
  • Nuove emergenze probatorie sopravvenute dopo il provvedimento di riesame non sono valutabili in sede di cassazione avverso quel provvedimento; devono essere proposte nelle sedi idonee (nuove istanze, appello ex art. 310 c.p.p.)
  • La contestazione che gli atti siano meri atti preparatori richiede dimostrazione puntuale dell'assenza di atti idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato; in sede di legittimità tale valutazione è difficile se il giudice di merito ha motivato coerentemente
  • La decisione su posizioni di coindagati non è automaticamente transferribile: l'annullamento o valutazione diversa riguardante altri soggetti non incide automaticamente sulla valutazione relativa all'imputato, salvo che emerga identico vizio motivazionale o mancanza di elementi per quel soggetto

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