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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11735/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento di una docente che aveva ottenuto, in sede di mobilità, l'assegnazione alla provincia di Caltanissetta invocando la precedenza riconosciuta dall'art. 78, comma 6, d.lgs. 267/2000 in quanto consigliera comunale. Dopo lo scioglimento del consiglio comunale per il quale esercitava il mandato, l'amministrazione scolastica dispose il suo rientro nella precedente sede di titolarità, in provincia di Pordenone, ritenendo venuto meno il presupposto della precedenza. La docente contestava che quel trasferimento fosse solo temporaneo e sosteneva invece che si trattasse di un trasferimento ordinario e definitivo, non condizionato alla permanenza della carica elettiva. Con il ricorso per cassazione deduceva: (1) violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti e dell'art. 78, comma 6, d.lgs. 267/2000, per avere la Corte d'appello qualificato il trasferimento come temporaneo; (2) violazione dell'art. 1362 c.c., per avere ritenuto che la restituzione alla sede originaria spettasse al docente che avesse ottenuto il trasferimento avvalendosi della precedenza elettorale; (3) nullità dell'art. 13 del c.c.n.i. mobilità scuola per contrasto con l'art. 1418 c.c. e con l'art. 51 Cost., assumendo che la clausola contrattuale impedisse un trasferimento stabile; (4) analoga nullità dell'art. 13 del c.c.n.i. per contrasto con l'art. 78 d.lgs. 267/2000. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto, in realtà, a censurare la ricostruzione fattuale della Corte territoriale; ha ritenuto infondati gli altri motivi, affermando che la precedenza ex art. 78, comma 6, opera solo per il tempo del mandato amministrativo, che il trasferimento richiesto per ragioni elettive è temporaneo e si colloca fuori dalla programmazione ordinaria della mobilità, e che la disciplina contrattuale è coerente con la norma primaria e con la sua ratio costituzionale di tutela dell'esercizio della funzione pubblica elettiva senza trasformarsi in una stabilizzazione definitiva del beneficio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della docente. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il rientro della lavoratrice nella sede di precedente titolarità dopo la cessazione del mandato amministrativo locale, perché il trasferimento ottenuto in ragione della carica elettiva aveva natura temporanea ed era strettamente collegato alla durata del mandato. Ha altresì condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 78, comma 6, d.lgs. 267/2000

    «Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità»

    La norma attribuisce una priorità nell'esame della richiesta di avvicinamento al luogo del mandato amministrativo, ma solo per agevolare l'esercizio della carica e per il tempo del mandato; non riconosce un diritto a un trasferimento definitivo o a un consolidamento stabile della precedenza oltre la cessazione del mandato.

  • art. 51, comma 3, Cost.

    La disposizione costituzionale è richiamata come fondamento della tutela dell'esercizio delle funzioni pubbliche elettive e della conservazione del posto di lavoro del soggetto eletto.

  • art. 97 Cost.

    È evocato per bilanciare l'interesse del lavoratore eletto con le esigenze organizzative, economiche e funzionali della pubblica amministrazione.

  • art. 1362 c.c.

    Le doglianze sulla sua violazione sono state respinte, perché la Corte ha ritenuto che la controversia ruotasse in realtà sulla valutazione del fatto compiuta dai giudici di merito e sulla chiara correlazione del trasferimento alla precedenza elettorale.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità della clausola contrattuale collettiva è stata esclusa, poiché l'art. 13 del c.c.n.i. è stato ritenuto conforme alla disciplina primaria.

  • art. 13 del c.c.n.i. mobilità scuola dell'8/4/2016

    La clausola collettiva che collega il trasferimento alla durata del mandato elettivo è stata ritenuta legittima e coerente con la norma primaria.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.

  • Cass., S.U., n. 4315/2020

    Richiamata ai fini dell'attestazione dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La precedenza riconosciuta al lavoratore che ricopre una carica pubblica elettiva per l'avvicinamento al luogo del mandato ha natura temporanea e strumentale all'esercizio della funzione elettiva; non si trasforma in un diritto al trasferimento definitivo.
  • Quando il trasferimento viene richiesto e ottenuto facendo valere la precedenza collegata al mandato amministrativo, la sua disciplina va letta come svincolata dalla normale programmazione della mobilità ordinaria e deve essere valutata autonomamente rispetto alle graduatorie ordinarie.
  • Non è configurabile nullità della clausola collettiva che preveda la restituzione alla sede originaria alla cessazione del mandato se tale clausola risulta coerente con la norma primaria e con la sua ratio costituzionale.
  • La censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se, in sostanza, mira soltanto a contestare la ricostruzione fattuale e l'apprezzamento delle risultanze compiuti dai giudici di merito.
  • Il bilanciamento tra tutela dell'esercizio del mandato elettivo e esigenze organizzative dell'amministrazione consente alla pubblica amministrazione di valutare la richiesta con priorità, ma non di sacrificare in modo definitivo la programmazione della mobilità né le aspettative degli altri dipendenti inseriti nelle graduatorie ordinarie.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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