Cassazione Civile, Ordinanza n. 34203/2025 del 26/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento emessa per il mancato versamento di contributi consortili relativi all’annualità 2017. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente e la decisione era stata confermata in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice tributario avesse erroneamente ritenuto illegittima la procedura di formazione dei ruoli per la riscossione dei contributi dai consorziati. Con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 7 del d.lgs. lgt. n. 1446/1918 e dell’art. 12 disp. prel. c.c., contestando l’affermazione secondo cui la cartella sarebbe stata illegittima perché sottoscritta da un soggetto privato privo di funzioni pubbliche e perché il consorzio non avrebbe avuto legittimazione a formare il ruolo. Il terzo motivo, relativo a un vizio motivazionale, è rimasto assorbito. Il controricorrente ha anche depositato memoria, introducendo questioni nuove sulla sopravvenuta perdita della natura di uso pubblico delle strade, ma la Corte le ha dichiarate inammissibili perché nuove e non dedotte nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi di diritto enunciati. La Corte ha chiarito che, per i consorzi obbligatori relativi alle strade vicinali, il piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale costituisce il parametro cui deve conformarsi la formazione dei ruoli dei contributi consortili; spetta al consorzio, quale soggetto titolare della pretesa tributaria, la formazione del ruolo, mentre al Comune compete l’approvazione del piano di ripartizione. Le questioni nuove sollevate in memoria dal controricorrente sono state dichiarate inammissibili.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato come norma processuale per denunciare in cassazione la violazione di legge nei primi due motivi.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della procedura di formazione dei ruoli; la Corte ha ritenuto fondate le censure nel quadro della disciplina dei contributi consortili e della loro riscossione.
art. 7, d.lgs. lgt. n. 1446/1918
"i contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale"
la norma è stata letta nel senso che il consorzio, titolare della pretesa tributaria, è il soggetto deputato alla compilazione dei ruoli; il Comune ha solo il potere di approvare il piano di ripartizione.
richiamato dal ricorrente per sostenere l’interpretazione della disciplina consortile secondo il dato letterale e sistematico.
art. 1, d.lgs. lgt. n. 1446/1918
"Gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggette a pubblico transito, possono costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse."
è stato richiamato per inquadrare la natura e la finalità del consorzio relativo alle strade vicinali.
art. 2, d.lgs. lgt. n. 1446/1918
"Il Consiglio comunale... approva la costituzione del Consorzio, l'elenco degli utenti ed il piano di ripartizione della spesa"
la Corte ha valorizzato la norma per affermare che l’approvazione del piano di ripartizione spetta al Consiglio comunale ed è atto presupposto rispetto alla formazione dei ruoli.
art. 14, d.lgs. lgt. n. 1446/1918
richiamato per la natura obbligatoria del consorzio nelle ipotesi di strade vicinali di uso pubblico.
menzionato come riferimento ai soggetti oggi abilitati alla riscossione al posto dell’esattore comunale.
l. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14
richiamato per ribadire la obbligatorietà della costituzione del consorzio per le strade vicinali di uso pubblico.
l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, artt. 51 e 53
"il riparto delle prestazioni fra gli utenti, una volta stabilito per effetto della presente legge, resta obbligatorio"
sono stati evocati a supporto della continuità del criterio di riparto delle spese tra utenti delle strade vicinali.
richiamato indirettamente nel quadro dell’autosufficienza e dell’onere di allegazione della parte che deduce questioni nuove in cassazione.
Massime di principio
- Nei consorzi obbligatori per la manutenzione delle strade vicinali, la formazione dei ruoli per i contributi consortili deve conformarsi al piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale; eventuali verifiche del giudice non possono essere incentrate su piani annuali non risultanti come atti presupposti o modificativi del piano originario approvato.
- Il soggetto titolare della pretesa contributiva, quando la disciplina attribuisce al consorzio il potere impositivo, è anche il soggetto legittimato alla compilazione dei ruoli, mentre al Comune spetta soltanto l’approvazione del piano di ripartizione della spesa.
- La natura tributaria dei contributi dovuti dagli utenti di consorzi stradali obbligatori comporta la devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione tributaria.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nel giudizio di merito; chi le propone deve indicarne l’avvenuta deduzione nei gradi precedenti e specificare l’atto processuale in cui ciò sarebbe avvenuto.
- Quando i motivi di ricorso sono strettamente connessi e investono la stessa questione giuridica, è corretto esaminarli congiuntamente, specie se la soluzione dipende dall’interpretazione sistematica della disciplina sostanziale.
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