Cassazione Penale, Sentenza n. 15119/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per vari reati sostenendo l'inosservanza delle norme processuali in materia di notificazioni: Voina aveva eletto domicilio presso la sorella a Giulianova (via Monte Zebio 1/c) ma la citazione per l'appello non fu mai tentata in quel domicilio. Si effettuavano ricerche ad altro indirizzo e la notifica veniva eseguita al difensore per PEC ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza la preventiva verifica dell'impossibilità di consegna nel domicilio eletto. Successivamente l'imputato riceveva personalmente una citazione, ma relativa a una precedente udienza (10 marzo 2022) poi rinviata al 9 maggio 2022; non risultava invece alcuna notifica per la data del 9 maggio. Per questi motivi si denunciava la nullità della citazione e della successiva sentenza emessa in sua assenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che non risultò alcun tentativo di notifica nel domicilio eletto e che la notifica al difensore (art. 161, comma 4) non era stata preceduta dalla verifica dell'impossibilità di consegnare l'atto presso il domicilio indicato. Ha richiamato la giurisprudenza che qualifica tale vizio come nullità assoluta quando manca la verifica dell'idoneità del domicilio eletto. Inoltre la consegna personale successiva riguardava una citazione per udienza antecedente e non ha sanato la mancanza di notifica per la nuova data. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 161(4) nel senso che la notifica al difensore come mezzo sostitutivo è legittima solo dopo una rigorosa verifica dell'impossibilità di notificare nel domicilio eletto; l'omissione di tale verifica determina nullità assoluta della notifica
Se è stata effettuata una prima notifica personale la procedura applicabile è quella prevista dall'art. 157(8-bis); la distinzione tra prima notifica personale e mancanza di essa è rilevante per la regolarità della notifica mediata
art. 62 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto alle norme processuali citate; la sentenza valuta l'incidenza delle regole di notificazione e dei termini connesse all'elezione di domicilio
artt. 81, 336, 337, 612 cod. pen.
Si tratta delle norme penali per cui l'imputato era stato condannato: la Corte di cassazione non ha approfondito il merito dei reati, che erano stati ritenuti configurabili dai giudici di merito
art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110
Norma relativa alla contravvenzione contestata; come per le altre fattispecie, la Cassazione si è limitata a valutare il vizio processuale e non a riesaminare nel merito la configurabilità del reato
Disposizioni che hanno consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti; richiamate per la procedura di trattazione del ricorso
Giurisprudenza richiamata - Sez. U. n. 119 del 27/10/2004
Principio secondo cui la conoscenza effettiva mediata dell'atto può sanare solo notifiche irregolari, non la completa omissione della notifica nel domicilio eletto
Giurisprudenza richiamata - Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019
Conferma che l'assenza della verifica sull'idoneità del domicilio eletto rende la notifica mediata priva di base legale e la configura come omessa citazione
Massime di principio
- L'elezione di domicilio vincola il procedimento di notificazione: il giudice/ufficio deve tentare la notifica presso il domicilio eletto e verificare documentatamente l'impossibilità di consegna prima di ricorrere a forme sostitutive (es. notifica al difensore).
- La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161(4) c.p.p. senza preventiva verifica della inefficacia del domicilio eletto può integrare una nullità assoluta, con conseguente annullamento della sentenza emessa in difetto di valida citazione.
- La successiva consegna personale di una citazione riferita a una udienza diversa o antecedente non sanifica la mancata notifica per la nuova data fissata; è necessario che la disponibilità dell'imputato riguardi l'atto relativo alla specifica udienza.
- Se è stata effettuata una 'prima notifica personale', si applicano regole diverse (art. 157(8-bis)); pertanto è fondamentale documentare quale tipologia di notifica è stata effettivamente compiuta.
- In casi analoghi la strategia difensiva efficace è dimostrare l'assenza di tentativi di notifica nel domicilio eletto e la mancanza di verifiche documentali, chiedendo l'annullamento della sentenza per nullità assoluta.
- Per l'ufficio giudiziario: tenere traccia documentale dei tentativi di notifica presso il domicilio eletto e motivare adeguatamente ogni decisione di procedere con notifiche sostitutive per evitare l'insorgere di nullità processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14960/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14961/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14963/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14964/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14966/2023 del 11/04/2023
- Sentenza penale · 11 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14967/2023 del 11/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →