Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02549/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un'avvocata aveva chiesto, davanti al tribunale competente in materia di opposizione ai decreti di liquidazione, la liquidazione dei compensi professionali maturati per l'attività difensiva svolta in favore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il tribunale aveva rigettato la domanda con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. Contro tale ordinanza l'avvocata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'impugnazione del provvedimento che aveva negato la liquidazione. La Corte ha esaminato preliminarmente la tempestività del ricorso e ha rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza impugnata. La ricorrente aveva depositato memorie illustrative, mentre il Ministero della giustizia era rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivo. Ha affermato che, per l'impugnazione con ricorso straordinario dell'ordinanza che definisce il giudizio di opposizione in materia di patrocinio a spese dello Stato, non si applica un termine speciale desumibile dalla disciplina dell'opposizione, ma il termine ordinario di cui all'art. 327 c.p.c., ovvero quello breve ex art. 325 c.p.c. se vi sia stata notificazione del provvedimento. Nel caso concreto il termine lungo semestrale decorrente dalla pubblicazione non era stato rispettato; è stata ritenuta irrilevante la comunicazione dell'ordinanza da parte della cancelleria. Non sono state poste spese, perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    l'ordinanza che definisce il giudizio di opposizione non è appellabile; contro di essa è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, poiché si tratta di provvedimento definitivo su diritti soggettivi.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    rinvia alla disciplina dell'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 per l'opposizione in materia di liquidazione dei compensi e spese di giustizia.

  • art. 111 Cost., comma 7

    consente il ricorso straordinario per cassazione contro l'ordinanza definitiva che decide l'opposizione in materia di liquidazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 327 c.p.c.

    in assenza di notificazione del provvedimento, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione dell'ordinanza.

  • art. 325 c.p.c.

    si applica il termine breve per ricorrere per cassazione nel caso di notificazione dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso l'ordinanza che definisce l'opposizione in materia di liquidazione dei compensi di giustizia, il termine di impugnazione non segue la disciplina speciale dell'opposizione, ma quella ordinaria del ricorso per cassazione.
  • Se il provvedimento non è notificato, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione e coincide con il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.; la mera comunicazione di cancelleria non è sufficiente a far decorrere il termine.
  • La disciplina che rende l'ordinanza non appellabile e ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. non comporta l'applicazione automatica del termine speciale previsto per il giudizio di opposizione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
  • Nei casi di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.