Cassazione Civile, Ordinanza n. 15085/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di alcuni fideiussori, chiamati a pagare somme dovute dal debitore principale in forza di garanzie prestate a favore di una banca. Gli opponenti avevano sostenuto che la banca, nel 2007, avesse concesso ulteriore credito al debitore principale nonostante il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, con conseguente liberazione dei fideiussori ai sensi dell’art. 1956 c.c. I giudici di merito avevano respinto l’opposizione e poi l’appello, rilevando soprattutto la mancanza di adeguata allegazione e prova del peggioramento patrimoniale del debitore, l’inadeguatezza delle prove orali dedotte, l’inammissibilità dell’istanza ex art. 210 c.p.c. e l’insufficienza delle contestazioni sull’ammontare del credito. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., per asserita condotta non trasparente della banca nei confronti dei garanti; 2) violazione dell’art. 1956 c.c., per mancato riconoscimento della liberazione dei fideiussori; 3) omesso esame di un fatto decisivo e difetto assoluto di motivazione, in relazione alle istanze istruttorie non accolte. Nella memoria successiva hanno anche prospettato, in relazione al decesso di una ricorrente, l’intrasmissibilità della garanzia, l’estinzione delle obbligazioni fideiussorie, la prescrizione della fideiussione residua e la nullità parziale delle fideiussioni per clausole ABI, con richiamo all’art. 1957 c.c., ma tali deduzioni sono state ritenute nuove e quindi inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente formulati come violazioni di legge, si risolvessero in censure di merito e in una richiesta di nuova valutazione dei fatti; inoltre, non si confrontavano con una delle rationes decidendi principali della sentenza impugnata, cioè la mancata prova del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché mirava in sostanza a una rivalutazione delle prove e delle istanze istruttorie, estranea al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., e perché il ricorso non superava i limiti dell’art. 348-ter c.p.c. in presenza di doppia conforme. Le nuove deduzioni inserite nella memoria sono state parimenti dichiarate inammissibili, perché le memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. non possono integrare i motivi del ricorso né introdurre nuove questioni; quanto alla nullità delle clausole fideiussorie, la Corte ha osservato che il rilievo officioso in cassazione non è possibile quando richiede nuove indagini di fatto. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio di legittimità e a versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la liberazione del fideiussore richiede la dimostrazione che il creditore abbia concesso nuovo credito al debitore principale pur conoscendo il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, tale da rendere notevolmente più difficile la soddisfazione del credito
richiamato dai ricorrenti come parametro di correttezza, ma la censura è stata ritenuta meramente assertiva e sostanzialmente diretta a contestare il merito
richiamato dai ricorrenti come parametro di buona fede nell’esecuzione del rapporto, ma senza specifica dimostrazione di un errore di diritto della sentenza impugnata
non consente di veicolare mere censure di fatto o richieste di nuova valutazione del merito
il vizio riguarda un fatto storico decisivo, non questioni, argomentazioni o valutazioni probatorie
l’istanza di esibizione è stata ritenuta inammissibile perché generica e comunque non necessaria, essendo già stati prodotti documenti rilevanti
in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è ulteriormente limitato se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
indicano la trattazione in camera di consiglio e il regime delle memorie, che non possono introdurre nuovi motivi o nuove questioni
le memorie hanno funzione illustrativa dei motivi già proposti e non possono integrare il ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Chi invoca la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. deve allegare e provare in modo specifico sia il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale sia la conoscenza di tale peggioramento da parte del creditore al momento della concessione del nuovo credito.
- Non è sufficiente prospettare in cassazione una violazione di legge se la doglianza si traduce, in concreto, in una richiesta di riesame del merito o della valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per censurare la valutazione delle prove, la rilevanza delle istanze istruttorie o l’apprezzamento del materiale istruttorio.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con le ragioni di fatto poste a base di entrambe le decisioni di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Le memorie depositate nel giudizio di cassazione hanno funzione meramente illustrativa dei motivi già tempestivamente proposti e non possono introdurre nuove eccezioni, nuove questioni o nuovi motivi di ricorso.
- Il rilievo officioso di una nullità in cassazione è possibile solo se non richiede nuove indagini di fatto; in caso contrario, la questione non può essere esaminata per la prima volta in sede di legittimità.
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