Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27628/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento notificato a un socio di fatto, con cui l'amministrazione finanziaria aveva imputato ex art. 5 TUIR un maggior reddito da partecipazione agli utili di una società di fatto, recuperando imposta, interessi e sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, riproponendo le censure già formulate insieme agli altri soci contro l'accertamento emesso nei confronti della società di fatto. I giudici di merito avevano accolto il ricorso, ritenendo preclusiva l'annullamento dell'accertamento societario, anche se non definitivo. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che l'annullamento dell'avviso relativo alla società di fatto, non essendo ancora passato in giudicato per tempestiva impugnazione, non poteva automaticamente travolgere l'accertamento emesso nei confronti del socio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha osservato che, in base alla propria giurisprudenza, tra società di fatto e soci sussiste litisconsorzio necessario nelle controversie relative agli avvisi di accertamento che incidono sul reddito societario imputato per trasparenza ai soci. Poiché nel giudizio di primo grado non era stato integrato il contraddittorio anche nei confronti della società di fatto, il processo doveva regredire al primo grado affinché la decisione fosse pronunciata nei confronti della società e di tutti i soci. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CGT di primo grado di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 5 TUIR

    Il reddito della società di fatto viene imputato ai soci secondo il regime di trasparenza, con effetti sugli atti di accertamento emessi nei confronti dei partecipanti.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui il giudicato presuppone definitività della decisione; una sentenza non definitiva non può essere considerata preclusiva in sé.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La doglianza è stata formulata come vizio di violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nelle controversie fiscali riguardanti redditi imputati per trasparenza a una società di fatto e ai suoi soci sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, con necessità di integrazione del contraddittorio fin dal primo grado.
  • L'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non produce automaticamente effetti preclusivi sull'accertamento emesso nei confronti del socio se la decisione non è definitiva.
  • Quando ricorre un litisconsorzio necessario originario e il contraddittorio non è stato integrato, il giudizio deve regredire al primo grado affinché la causa sia decisa unitariamente nei confronti di tutte le parti necessarie.
  • In presenza di più impugnazioni aventi ad oggetto accertamenti collegati a una medesima società di fatto, la regola del litisconsorzio necessario impone una trattazione e decisione unitaria nel medesimo processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.