Cassazione Penale, Sentenza n. 28610/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta (capo a, b e c) contestando: la qualificazione dei fatti ex art. 216 legge fall.; l'assenza del dolo distrattivo in quanto le operazioni (concessione di ipoteca, mutuo a favore della Montalbano, pagamenti da conto sociale per canoni leasing personali) sarebbero state finalizzate a patrimonializzare e dare liquidità alla societa; la circostanza che talune somme sarebbero effettivamente giunte alla fallita; la loro estraneità materiale/organizzativa (in particolare Marcocci e Montalbano G.), essendo il reale imprenditore solo Arancio; la erronea qualificazione della bancarotta documentale come fraudolenta anziché semplice, perche le scritture sarebbero solo parzialmente incomplete e relative a vicende recenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi di ricorso e ha però parzialmente accolto il quarto motivo: ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo c (bancarotta fraudolenta documentale) nei confronti di Montalbano Giovanna e Marcocci Veruska, disponendo un nuovo giudizio su quella specifica posizione. Per il resto le condanne sono state confermate; i ricorsi di Arancio Giuseppe e Montalbano Matteo sono dichiarati inammissibili e questi ultimi sono condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende. La Suprema Corte ha motivato che: la prova documentale e le modalità delle operazioni smentivano la tesi difensiva della destinazione dei fondi alla societa; il dolo generico per la bancarotta per distrazione non richiede conoscenza dello stato d'insolvenza ma la volontà consapevole di destinare il patrimonio sociale a scopi diversi; l'anomalia temporale e di ruolo rendeva insufficientemente provata la responsabilità documentale delle due donne per il periodo contestato.
Norme richiamate
Norma in tema di bancarotta fraudolenta; la Corte ha applicato la disciplina per la distrazione e per la bancarotta documentale, ritenendo integrato il dolo generico quando vi sia volontà consapevole di destinare il patrimonio sociale a fini estranei all'impresa e realizzare atti idonei a pregiudicare i creditori
Norma collegata alle ipotesi di bancarotta; richiamata nel quadro della contestazione delle diverse forme di bancarotta (documentale e per distrazione)
Attribuisce agli amministratori l'obbligo della tenuta delle scritture contabili; la Corte ha ritenuto che gli amministratori di diritto siano destinatari dell'obbligo e possano essere penalmente responsabili per l'irregolare tenuta delle scritture
Richiama la responsabilità per fatto altrui nel caso di omissione del dovere di vigilanza; utilizzato per affermare che gli amministratori devono vigilare sull'operato di eventuali delegati e rispondono in caso di inadempimento
Norma che prevede conseguenze economiche per i ricorsi inammissibili; applicata per condannare Arancio e Montalbano Matteo al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è caratterizzato da dolo generico: non è necessario che l'agente conosca lo stato d'insolvenza, ma è sufficiente la volontà consapevole di destinare il patrimonio sociale a fini estranei all'impresa o di compiere atti idonei a ledere i creditori.
- La mera affermazione che un'operazione avrebbe avuto finalità di patrimonializzare o fornire liquidità alla societa non esclude il reato se le somme ricevute non sono effettivamente entrate nella compagine sociale o se l'operazione ha posto a rischio il patrimonio sociale (es. ipoteca che poi pregiudica i creditori).
- Gli amministratori di diritto hanno un obbligo diretto di tenuta e vigilanza delle scritture contabili (art. 2392 c.c.); la responsabilità documentale può ricadere su chi ha formalmente la carica anche se vi siano amministratori di fatto, salvo provare adeguatamente di non aver potuto impedire le irregolarità.
- Per integrare la bancarotta fraudolenta documentale occorre che le irregolarità rendano effettivamente impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; incompletezze limitate o circoscritte possono orientare verso una fattispecie colposa o verso la bancarotta semplice.
- In sede di impugnazione, le censure generiche e prive di specificità documentale o di indicazione degli atti posti a base della difesa sono frequentemente dichiarate inammissibili: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito e indicare prove concrete a sostegno delle allegazioni.
- Quando le posizioni soggettive degli imputati differiscono nel tempo (diversi periodi di carica), la responsabilità va valutata con riferimento al periodo in cui si sono verificate le irregolarità; la distanza temporale e la breve durata della carica possono giustificare il disconoscimento della responsabilità per alcuni amministratori.
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