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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18904/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'assunzione di vari lavoratori con contratti a termine stipulati per far fronte alle esigenze connesse agli eventi sismici che avevano interessato la Sicilia orientale. Secondo i giudici di merito, dopo il primo contratto vi erano state proroghe successive disposte per consentire alla Regione di indire procedure di stabilizzazione del personale, procedure che tuttavia non erano state bandite per circa dodici anni, senza che fossero addotte specifiche ragioni impeditive, nonostante la disponibilità dei fondi. La Corte d'appello aveva quindi ritenuto abusiva la reiterazione del lavoro a termine e aveva condannato l'Amministrazione al risarcimento del danno comunitario, quantificato in dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32 L. n. 183/2010. Le Amministrazioni, con un unico motivo di ricorso, hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, degli artt. 1223, 2056 e 2058 c.c., dell'art. 26, commi 6 e 10, L.R. Sicilia n. 8/2018 e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che la successiva assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori, avvenuta all'esito di procedure di stabilizzazione, avrebbe dovuto avere efficacia sanante del pregresso abuso e rendere non dovuto il risarcimento; in sostanza, contestavano l'apprezzamento della Corte territoriale sulla mancanza di un nesso sufficiente tra abuso e stabilizzazione e chiedevano una nuova valutazione del bando e della procedura seguita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura delle Amministrazioni non individuasse un errore di diritto, ma si risolvesse nella contestazione della valutazione di merito compiuta dalla Corte d'appello circa l'insussistenza, nella specie, dell'efficacia sanante della stabilizzazione. Il motivo proponeva infatti una diversa lettura del bando e dei presupposti della procedura di assunzione a tempo indeterminato, sollecitando un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Conseguentemente, le Amministrazioni ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale nella critica alla sentenza impugnata, ma non viene svolta una specifica interpretazione autonoma nella decisione di legittimità.

  • clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    richiamata dalle Amministrazioni per sostenere l'efficacia sanante della stabilizzazione e il corretto bilanciamento rispetto all'abuso del contratto a termine; la Corte non entra nel merito della questione perché reputa il motivo inammissibile.

  • art. 1223 c.c.

    invocato insieme alle altre norme risarcitorie, senza una specifica trattazione nel merito da parte della Corte di cassazione.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti in relazione ai criteri di liquidazione del danno, ma non oggetto di autonoma applicazione decisoria.

  • art. 2058 c.c.

    citato dalle ricorrenti, senza che la Corte ne sviluppi un'interpretazione specifica nella decisione.

  • art. 26, commi 6 e 10, L.R. Sicilia n. 8/2018

    richiamato dalle ricorrenti come base normativa della stabilizzazione, ma il ricorso è dichiarato inammissibile senza esame nel merito.

  • art. 100 c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso, ma non trattato dalla Corte in termini autonomi.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    richiamato nel merito dalla sentenza d'appello come criterio di quantificazione del danno comunitario in dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che, sotto la veste della violazione di legge, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio o nell'alternativa lettura di un bando o di una procedura amministrativa già esaminata dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito ha accertato in concreto che la successiva assunzione a tempo indeterminato non è connessa in modo tale da sanare l'abuso derivante dalla reiterazione di contratti a termine, tale apprezzamento non può essere ribaltato in cassazione mediante una mera diversa ricostruzione fattuale.
  • La deduzione dell'efficacia sanante della stabilizzazione richiede la contestazione di un vero errore di diritto o di un vizio motivazionale nei limiti consentiti, non essendo sufficiente affermare in modo tautologico che la procedura adottata presentava i presupposti richiesti dalla giurisprudenza.
  • Il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sull'esistenza o meno della stretta correlazione tra abuso del lavoro a termine e successiva stabilizzazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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