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Sentenza

Sentenza del 08/05/2019 n. 12123 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso di Euro 382.048,62, relativo a somme versate a titolo di accisa sui consumi di energia elettrica e di addizionale provinciale, risultanti a credito dalla dichiarazione annuale dei consumi 2008 riferita all'anno 2007. Dopo una prima richiesta di rimborso in accredito, presentata il 9 ottobre 2008, la società aveva formulato una richiesta di rimborso in denaro il 26 novembre 2010. L'Amministrazione aveva negato il rimborso ritenendo decorso il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14, comma 2, del Testo Unico delle Accise. La società ha quindi impugnato la decisione, contestando anche la carenza di motivazione della sentenza regionale e l'omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha confermato che il termine biennale per chiedere il rimborso decorre dalla data del pagamento, o comunque dalla data rilevante individuata nella dichiarazione annuale, senza distinzione rispetto alla causa dell'indebito. Poiché la dichiarazione annuale era datata 28 marzo 2008, la richiesta avrebbe dovuto essere presentata entro il 28 marzo 2010; quella del 26 novembre 2010 è stata quindi considerata tardiva e il diritto al rimborso decaduto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 10.000, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, - Testo Unico delle Accise

    Il rimborso va chiesto, a pena di decadenza, entro due anni dal pagamento.

    La norma stabilisce un termine generale e perentorio di due anni per richiedere il rimborso dell'accisa indebitamente pagata, indipendentemente dalla ragione per cui il pagamento non era dovuto. Il termine decorre dal pagamento e la sua inosservanza comporta la decadenza dal diritto al rimborso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, comma 2, e 36

    Le disposizioni sono state richiamate per contestare la validità e la motivazione della sentenza tributaria. La Corte ha però escluso la nullità, ritenendo che la sentenza regionale contenesse gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche sufficienti a giustificare la decisione.

  • Art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

    Le norme impongono una motivazione comprensibile della sentenza. La Corte ha ritenuto rispettato tale requisito, escludendo una motivazione apparente o meramente mancante.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla società: violazione o falsa applicazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo. Nessuna delle censure è stata accolta.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Per i rimborsi di accise indebitamente versate, il termine di decadenza di due anni deve essere considerato rigoroso e va rispettato anche quando il credito emerge da una dichiarazione annuale o da un conguaglio.
  • La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine decorrente dal pagamento rilevante; non è prudente attendere una successiva richiesta di rimborso in denaro se una precedente istanza non è stata formulata in modo completo o tempestivo.
  • La qualificazione dell'istanza come richiesta di rimborso dipende dal suo contenuto sostanziale e non soltanto dalla denominazione utilizzata dal contribuente.
  • Il superamento del termine biennale comporta la decadenza dal diritto e non può essere normalmente superato dimostrando soltanto la sussistenza del credito sostanziale.
  • Una sentenza tributaria non è nulla per difetto di motivazione se consente di ricostruire i fatti rilevanti e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • In situazioni analoghe è essenziale documentare con precisione la data dei pagamenti, la data della dichiarazione, il contenuto delle istanze e la loro data di protocollazione, presentando la domanda di rimborso entro il termine più prudenziale possibile.

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