Cassazione Penale, Sentenza n. 34057/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rideterminazione della pena in sede di esecuzione per violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e vizi di motivazione. In particolare il ricorrente ha censurato che il giudice dell'esecuzione ha aumentato la pena per continuazione oltre la misura già stabilita in sede di cognizione (aumento irrevocabile pari a un anno), fissandola in misura maggiore (due anni), con peggioramento del giudicato
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che il giudice dell'esecuzione poteva applicare un regime sanzionatorio più favorevole (riduzione della pena base da 8 a 6 anni) ma non poteva modificare in peius l'aumento per continuazione fissato irrevocabilmente in sede di cognizione (anno 1). Ha annullato senza rinvio la parte dell'ordinanza relativa alla quantificazione della pena e ha rideterminato la pena complessiva: pena base anni sei di reclusione ed euro 35.000 di multa; aumentata per continuazione ad anni sette di reclusione ed euro 45.000 di multa; con conseguente applicazione della diminuzione per il rito abbreviato, rideterminata in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale che disciplina il reato per il quale è stata irrogata la pena; richiamata come titolo di responsabilità a cui si riferisce la rideterminazione della pena
Richiamato a supporto del principio che il giudice dell'esecuzione può applicare un regime sanzionatorio più favorevole ma non può alterare in peius il giudicato definitivo; la Corte ha ritenuto che l'aumento per continuazione fissato in sede di cognizione non poteva essere incrementato in esecuzione
Norma sulla continuazione applicata per determinare l'aumento della pena; la Corte ha confermato che la misura dell'aumento stabilita nel giudicato (anno 1) è vincolante e non modificabile in peius in sede di esecuzione
Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019
Richiamata per gli effetti in sede di esecuzione che hanno reso necessaria la rideterminazione della pena complessiva secondo il regime sanzionatorio attuale
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può applicare un regime sanzionatorio più favorevole rispetto a quello vigente al momento del giudicato, ma non può aumentare o modificare in pejus le determinazioni irrevocabili del giudicato penale
- La misura dell'aumento per continuazione stabilita in sede di cognizione costituisce parte del giudicato e non è suscettibile di aggravamento in sede di esecuzione
- Nella rideterminazione della pena in esecuzione va rispettato l'ordine logico: determinare la pena base e gli aumenti già accertati nel giudicato, quindi applicare eventuali benefici (es. diminuzione per il rito abbreviato)
- Se il giudice dell'esecuzione commette un errore nel rideterminare la pena (ad es. aggravandola rispetto al giudicato), la sentenza può essere annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione e la pena può essere rideterminata direttamente ove ciò sia possibile
- In casi simili, il ricorrente deve contestare specificamente ogni modifica in pejus della determinazione della pena proposta dal giudice dell'esecuzione e richiamare il contenuto del giudicato definitivo per dimostrare l'irragionevolezza o l'illegittimità dell'aggravamento
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33953/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33954/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33958/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33960/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33961/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33962/2022 del 15/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →