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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12134/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore contestava la qualificazione giuridica del fatto: il coltello a serramanico sequestrato sarebbe un'arma "impropria" disciplinata dall'art. 4 della legge 110/1975 (per la quale la mera detenzione non sempre è punibile), e non un'arma "propria" rientrante nelle fattispecie degli artt. 697 e 699 c.p. La doglianza si fondava sulla mancata emersione, negli atti, di caratteristiche tecnico-funzionali specifiche (apertura a scatto, punta acuta, lama a doppio taglio) che avrebbero giustificato la qualificazione come arma propria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel rito di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), la censura di errata qualificazione del fatto sia consentita in Cassazione solo quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; nel caso concreto tale condizione non sussisteva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 697 cod. pen.

    Norma che sanziona il porto in luogo pubblico di armi da taglio proprie; il Tribunale ha ritenuto applicabile tale fattispecie al coltello sequestrato.

  • art. 699 cod. pen.

    Norma relativa alla detenzione e porto di armi; applicata dal Tribunale nella sentenza impugnata.

  • art. 4 legge 110/1975

    Disciplina le armi "improprie" e le ipotesi in cui la mera detenzione non è sempre punibile; il difensore sosteneva che il coltello dovesse essere ricondotto a questa norma.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata resa ai sensi di questa disposizione.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limita le deduzioni in Cassazione dopo l'applicazione della pena su richiesta: l'erronea qualificazione del fatto è sindacabile solo se risulta palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.

  • Legge 23 giugno 2017 n. 103, art. 1 comma 50

    Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo la possibilità di impugnare la qualificazione giuridica in Cassazione dopo il patteggiamento.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 5 n. 33145 del 08/10/2020

    Principio secondo cui la ricostruzione della qualificazione giuridica è sindacabile in Cassazione solo se palesemente eccentrica rispetto all'imputazione.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 2 n. 14377 del 31/03/2021

    Decisione conforme che conferma la limitazione delle impugnazioni di errata qualificazione dopo l'applicazione della pena su richiesta.

Massime di principio

  • Nel rito di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) la possibilità di impugnare in Cassazione la qualificazione giuridica è molto limitata: è ammessa solo se la qualificazione è manifestamente ed evidentemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
  • La distinzione tra arma "propria" (artt. 697/699 c.p.) e arma "impropria" (art. 4 L.110/1975) dipende da specifiche caratteristiche tecniche della lama; senza elementi probatori (perizia, descrizione tecnica, foto) è difficile sostenere l'assenza di tali caratteristiche in sede di Cassazione.
  • Per chi difende conviene produrre nel giudizio di merito elementi probatori utili (perizia tecnica, fotografie, rilievi) se si intende contestare la qualificazione come arma propria; sollevare la questione solo in Cassazione dopo patteggiamento è rischioso e spesso inammissibile.
  • Un ricorso che si limiti a contestare valutazioni o a proporre una diversa lettura dei fatti, senza mostrare l'evidente eccentricità della qualificazione rispetto all'imputazione, sarà probabilmente dichiarato inammissibile e può comportare condanne per spese e somme alla Cassa delle ammende.
  • In situazioni analoghe, per avere concrete possibilità di successo, occorre che l'errore di qualificazione sia immediatamente riconoscibile dalla lettura dell'imputazione (es. contraddizione palese tra la contestazione e la qualificazione adottata nella sentenza).

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