Cassazione Civile, Ordinanza n. 09887/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una regione aveva avviato un’espropriazione mobiliare, in conversione di un precedente sequestro conservativo, nei confronti della società debitrice e della società terza proprietaria dei beni, dopo una sentenza che aveva dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 2901 c.c. la vendita dei beni dalla debitrice alla terza proprietaria. Il giudice dell’esecuzione aveva inizialmente disposto la vendita solo di alcuni beni pignorati. La creditrice aveva quindi proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; nel frattempo il provvedimento era stato revocato e il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese di lite. La società terza proprietaria ha ricorso per cassazione censurando esclusivamente il capo sulle spese: ha dedotto violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 24 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la compensazione fosse immotivata o motivata solo apparente e comunque illegittima, perché l’opposizione della regione era stata virtualmente infondata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Ha affermato che il tribunale aveva dato una motivazione sufficiente e non apparente sulla compensazione delle spese, evidenziando l’ambiguità della situazione processuale: il giudice dell’esecuzione non aveva spiegato, nel primo provvedimento, perché la vendita fosse limitata ai soli beni registrati e non aveva chiarito la necessità di integrare la documentazione con il certificato negativo dei privilegi per gli altri beni; la creditrice, dopo tale chiarimento, aveva poi depositato la certificazione e ottenuto una nuova ordinanza di vendita estesa all’intero compendio. Secondo la Corte, queste circostanze integravano gravi ed eccezionali ragioni idonee a fondare la compensazione ex art. 92 c.p.c., come interpretato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018. La valutazione era discrezionale e non irragionevole, dunque insindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo per indicare la declaratoria di inefficacia della vendita dei beni compiuta dalla debitrice in favore della terza proprietaria; non è oggetto del thema decidendum della cassazione.
individua l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla creditrice procedente avverso l’ordinanza di vendita.
richiamato dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese secondo soccombenza.
la Corte conferma che la compensazione può essere disposta in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; nel caso concreto la motivazione del tribunale è ritenuta conforme a diritto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
evocato come parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte esclude che la motivazione del tribunale fosse apparente o perplessa.
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della censura sulla motivazione e sulla difesa in giudizio.
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al vizio di motivazione.
indicato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
indicato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito delle memorie.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
d.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1
richiamato come modifica dell’art. 92 c.p.c., poi parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.
legge di conversione del d.l. n. 132/2014, richiamata nel quadro normativo della compensazione delle spese.
Corte cost. n. 77/2018
richiamata per affermare che il testo dell’art. 92 c.p.c. va letto nel senso che la compensazione è consentita anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- In tema di spese di lite, il giudice può compensarle, in tutto o in parte, quando la vicenda presenti gravi ed eccezionali ragioni desumibili dalla concretezza del caso, anche se non riconducibili in modo letterale alle ipotesi tipizzate dall’art. 92 c.p.c., come integrate dalla giurisprudenza costituzionale.
- La motivazione sulla compensazione delle spese è sufficiente quando renda percepibile la ragione della decisione e non sia meramente apparente, perplessa o logicamente inconciliabile; la discrezionalità del giudice di merito, se esercitata in modo non irragionevole, non è sindacabile in cassazione.
- L’ambiguità del comportamento processuale del giudice dell’esecuzione o della situazione documentale può costituire ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, specie quando la parte opponente abbia agito in un quadro non chiarito circa la necessità di integrare la documentazione richiesta per la vendita.
- La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese va compiuta sulla base dell’intero contesto processuale e può tener conto del fatto che il provvedimento opposto sia stato poi revocato a seguito di chiarimenti e integrazione documentale sopravvenuti.
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